Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 gennaio 2001
Cari amici dell'ADUC,
chiedo il vostro aiuto in relazione ad una contravvenzione di £ 242.400 per eccesso di velocita’ (90 Km/h contro i 70 Km/h permessi) rilevata il 20.10.2000 alle ore 17.18 con Autovelox mod. Velomatic 512 e notificata il 17.01.2001 dalla Polizia Municipale di Taio (TN) a mia moglie proprietaria del veicolo tl'automobile in questo caso era guidata dal sottoscritto.
Premesso che:
1. Il verbale inizia con le seguenti parole: "Noi sottoscritti operatori di P.M. abbiamo accertato che: in data.ecc." ma, nello spazio riservato alla causale per cui la contestazione immediata non ha potuto aver luogo si dice che: "Per impossibilita’ di fermare il veicolo lanciato ad eccessiva velocita’, essendo unico vigile addetto al servizio e nonostante il tentativo effettuato mediante l'uso del fischietto. (art.384 comma 1/e del regolamento) ". Quale regolamento non e’ specificato. Mi sembra una contraddizione.
2. Io non ho assolutamente sentito il fischio del vigile e mi chiedo:" Quanto distante sono io con la macchina quando il vigile dopo aver rilevato l'infrazione leggendo l'autovelox, portato la mano al fischietto e lo stesso alla bocca emette il fantomatico fischio? " Ipotizzando che il vigile esegua le operazioni suddette in circa 5 secondi (ho fatto delle prove!!) viaggiando a 90 Km/h = 25 m/sec (se e’ vera la velocita’ rilevata????) quando lui fischia io sono distante 125 metri e chiuso in una macchina anche piuttosto rumorosa. Secondo voi posso essere in grado di sentire il fischio? Secondo il mio parere il vigile non ha fischiato per niente. Tra l'altro ho chiesto ad un vigile di mia conoscenza e mi ha garantito che non fischiano mai sulle strade extra-urbane e per infrazioni di questo tipo. Posso aggiungere che io sono parzialmente sordo dall'orecchio destro (certificati medici alla mano) e quindi a mio parere il fatto di avere fischiato non giustifica il non avermi fermato.
3. Ovviamente non sono stato fermato.
Vorrei chiedervi:
1. Posso ricorrere adducendo motivazioni di cui al punto 1), 2) e 3)?
2. Che possibilita’ ho di vincere il ricorso?
3. Mi conviene ricorrere al Prefetto, sperando nell'accettazione del ricorso o nel non rispetto dei famosi 90 giorni oppure ricorrere al Giudice di Pace (a quale Giudice di Pace?? Io abito a Coredo (TN))?
4. Mi conviene pagare la multa? Consigliatemi e sbilanciatevi pure: cosa fareste al mio posto oltre che avere più prudenza nel guidare l'automobile?
chiedo il vostro aiuto in relazione ad una contravvenzione di £ 242.400 per eccesso di velocita’ (90 Km/h contro i 70 Km/h permessi) rilevata il 20.10.2000 alle ore 17.18 con Autovelox mod. Velomatic 512 e notificata il 17.01.2001 dalla Polizia Municipale di Taio (TN) a mia moglie proprietaria del veicolo tl'automobile in questo caso era guidata dal sottoscritto.
Premesso che:
1. Il verbale inizia con le seguenti parole: "Noi sottoscritti operatori di P.M. abbiamo accertato che: in data.ecc." ma, nello spazio riservato alla causale per cui la contestazione immediata non ha potuto aver luogo si dice che: "Per impossibilita’ di fermare il veicolo lanciato ad eccessiva velocita’, essendo unico vigile addetto al servizio e nonostante il tentativo effettuato mediante l'uso del fischietto. (art.384 comma 1/e del regolamento) ". Quale regolamento non e’ specificato. Mi sembra una contraddizione.
2. Io non ho assolutamente sentito il fischio del vigile e mi chiedo:" Quanto distante sono io con la macchina quando il vigile dopo aver rilevato l'infrazione leggendo l'autovelox, portato la mano al fischietto e lo stesso alla bocca emette il fantomatico fischio? " Ipotizzando che il vigile esegua le operazioni suddette in circa 5 secondi (ho fatto delle prove!!) viaggiando a 90 Km/h = 25 m/sec (se e’ vera la velocita’ rilevata????) quando lui fischia io sono distante 125 metri e chiuso in una macchina anche piuttosto rumorosa. Secondo voi posso essere in grado di sentire il fischio? Secondo il mio parere il vigile non ha fischiato per niente. Tra l'altro ho chiesto ad un vigile di mia conoscenza e mi ha garantito che non fischiano mai sulle strade extra-urbane e per infrazioni di questo tipo. Posso aggiungere che io sono parzialmente sordo dall'orecchio destro (certificati medici alla mano) e quindi a mio parere il fatto di avere fischiato non giustifica il non avermi fermato.
3. Ovviamente non sono stato fermato.
Vorrei chiedervi:
1. Posso ricorrere adducendo motivazioni di cui al punto 1), 2) e 3)?
2. Che possibilita’ ho di vincere il ricorso?
3. Mi conviene ricorrere al Prefetto, sperando nell'accettazione del ricorso o nel non rispetto dei famosi 90 giorni oppure ricorrere al Giudice di Pace (a quale Giudice di Pace?? Io abito a Coredo (TN))?
4. Mi conviene pagare la multa? Consigliatemi e sbilanciatevi pure: cosa fareste al mio posto oltre che avere più prudenza nel guidare l'automobile?
Risposta ADUC
Si', puo' ricorrere. Certamente, non verra' considerato un crimine non aver sentito il fischio. Il fatto passa ad ogni modo in secondo piano, poiche' cio' che e' preponderante e' il fatto che c'era un solo agente preposto alla contestazione; e di conseguenza, non era fattibile -sin dall'origine- provvedere ad effettuare il fermo immediato. Il che vuol dire che la scelta di ometterlo era volontaria e dunque contestabile, poiche' contraria alle disposizioni del codice, il quale prevede che si debba fermare quando si puo' e si possa ometterlo quando cio' non sia possibile -ma non per propria colpa o scelta.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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