Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 gennaio 2001
Domanda 26 gennaio 2001
Cara Aduc,
pochi giorni fa ho ricevuto una multa che mi contestava l'infrazione "oltrepassava il semaforo malgrado segnalasse via impedita luce rossa" in data 25/09/2000 per la somma di £. 134800.
All'inizio sono rimasto molto sorpreso ma mi sono ricordato quasi subito di cosa successe quel giorno a quell'ora.
In verita’ io passai con piena luce verde solo che la vettura che mi precedeva si arresto’ improvvisamente al centro dell'incrocio bloccando anche il sottoscritto e, dopo vari tentativi riusci’ a ripartire ed io anche. Solo che nel frattempo scatto’ la luce rossa.
Di questo me ne avvidi e accostata l'auto, scesi per assicurarmi di un eventuale segnalazione dei vigili presenti all'angolo dell'incrocio. NON MI e’ STATO CONTESTATO NULLA.
Ora dopo quattro mesi mi arriva la multa e mi sa che non ci posso fare nulla (o no?) mentre se mi veniva contestata al momento qualche testimone lo avrei trovato!
Mi potreste dire se posso contestarla?

Risposta ADUC
Se riuscisse, ora, ad avere dei testimoni attendibili e presenti (magari con lei in macchina), puo' tentare un ricorso. Consideri che le testimonianze in questo caso sono importanti. Un eventuale ricorso dovrebbe quindi essere ben supportato da prove certe. Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →