Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2006
Domanda 25 settembre 2006
Buongiorno, Vi scrivo per chiedere un Vostro parere circa la risposta che ho avuto dalla segreteria del Giudice di Pace di Lodi, dove ieri ho consegnato un ricorso per una multa. In particolare ho chiesto come potevo fare per sapere se il Giudice avesse accolto la mia richiesta di sospensione temporanea del provvedimento (Legge 689/81 art 22) e mi e' stato risposto che <<e mi e' stato risposto che .. non esiste sospensione della multa: se uno ritiene di essere nel giusto non la paga; se poi il giudice non accoglie il ricorso la paga doppia>>. Vorrei chiederVi se tutto questo e' lecito e se e in che modo, invece, il giudice sia tenuto a dare una risposta univoca in tal proposito. Grazie, saluti.
Davide

Risposta ADUC
La ringraziamo del contributo. Le cose non stanno come indicatole dalla segreteria del GdP. Infatti, il giudice ha la facolta' di confermare -anche in caso di rigetto- la sanzione ridotta (quella che potrebbe pagare entro 60 giorni). Dipende da lui anche l'accoglimento o meno della richiesta di sospensione e della sua comunicazione prima del procedimento. Insomma, non c'e' l'obbligo di rispondere entro 60 giorni alla sua domanda di sospensione (in effetti non hanno tempo). Se volesse del tutto evitare il rischio che le venga applicata la sanzione piena -visto che ha gia' presentato il ricorso, e se non ottenesse come sembra una risposta- potrebbe pagare il verbale l'ultimo giorno utile. Nel caso il suo ricorso venisse accolto, provvedera' a richiedere il rimborso.
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