Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 gennaio 2001
Salve,
spero di rivolgermi a personale competente...
Ho sentito piu’ e piu’ volte parlare a prpposito di telefonini, dell'esistenza di una legge secondo la quale se il difetto o il malfunzionamento dell'apparecchio viene riscontrato entro 7 giorni dalla data d'acquisto, il rivenditore e’ obbligato a cambiare l'apparecchio da lui venduto.
Bene, io vorrei sapere se questa legge esiste veramente e se si dove la posso trovare e qual e’.
Ringrazio anticipatamente speranzoso di una vostra risposta.
spero di rivolgermi a personale competente...
Ho sentito piu’ e piu’ volte parlare a prpposito di telefonini, dell'esistenza di una legge secondo la quale se il difetto o il malfunzionamento dell'apparecchio viene riscontrato entro 7 giorni dalla data d'acquisto, il rivenditore e’ obbligato a cambiare l'apparecchio da lui venduto.
Bene, io vorrei sapere se questa legge esiste veramente e se si dove la posso trovare e qual e’.
Ringrazio anticipatamente speranzoso di una vostra risposta.
Risposta ADUC
Non sappiamo se siamo o meno competenti, pero' cerchiamo di rispondere (p.s.: in Cara Aduc ci sono numerose risposte in merito).
C'e' un po' di confusione sull'argomento, e la questione non e' proprio come lei la ricorda.
Tanto per cominciare, il termine di 7 gg e' quello entro il quale e' possibile esercitare il diritto di recesso in caso di acquisto effettuato fuori dei locali commerciali.
Piu' simile al suo caso, e' invece un altro termine: secondo il codice civile, occorre denunciare il vizio di produzione entro 8 gg dall'identificazione dello stesso (non si parla di acquisto) e comunque non oltre l'anno.
Non e' pero' automatica o doverosa la sostituzione: la questione e' diversa. Lei -se rileva un vizio di produzione- puo' scegliere che cosa preferisce: riparazione, sostituzione o rimborso.
Se una parte chiede quanto il venditore non e' disposto a concedere, occorrera' formalizzare la contestazione, tramite raccomandata A/R dettando un termine di giorni entro cui provvedere alla sostituzione, specificando che in caso contrario gli fara' causa per danni. Per la legge, infatti, lei puo' scegliere la soluzione che preferisce, tuttavia in caso le parti non si accordino, dovra' contestare e si potra' poi rivolgere al giudice.
C'e' un po' di confusione sull'argomento, e la questione non e' proprio come lei la ricorda.
Tanto per cominciare, il termine di 7 gg e' quello entro il quale e' possibile esercitare il diritto di recesso in caso di acquisto effettuato fuori dei locali commerciali.
Piu' simile al suo caso, e' invece un altro termine: secondo il codice civile, occorre denunciare il vizio di produzione entro 8 gg dall'identificazione dello stesso (non si parla di acquisto) e comunque non oltre l'anno.
Non e' pero' automatica o doverosa la sostituzione: la questione e' diversa. Lei -se rileva un vizio di produzione- puo' scegliere che cosa preferisce: riparazione, sostituzione o rimborso.
Se una parte chiede quanto il venditore non e' disposto a concedere, occorrera' formalizzare la contestazione, tramite raccomandata A/R dettando un termine di giorni entro cui provvedere alla sostituzione, specificando che in caso contrario gli fara' causa per danni. Per la legge, infatti, lei puo' scegliere la soluzione che preferisce, tuttavia in caso le parti non si accordino, dovra' contestare e si potra' poi rivolgere al giudice.
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