Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 settembre 2006
Domanda 15 settembre 2006
Nel condominio dove risiedo un unico proprietario, non residente, possiede 460 millesimi. L'attuale amm. re, come il precedente, non tiene in alcuna considerazione le esigenze degli altri condomini. Sia io che l'altro consigliere siamo intenzionati a rassegnare le dimissioni perche' il ns ruolo e' completamente svuotato: telefoniamo, lasciamo msg, scriviamo mail e non veniamo neanche ricontattati. Dato che siamo un po' alla frutta, volevamo chiedervi se possiamo avere un secondo amm. re e se si con quali procedure/regole puo' essere eletto. Si possono poi dividere i compiti? Grazie.
Maria, da Pavia

Risposta ADUC
L'amministratore puo' essere nominato dall'assemblea dei condomini, cosi' come puo' essere revocato. Non e' prevista per legge la nomina di un secondo amministratore.
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