Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 settembre 2006
Domanda 15 settembre 2006
Sono a chiedervi se a norma del regolamento CE 261/2004 nell'ipotesi in cui sia stato cancellato il volo e di cio' sia stata data comunicazione quasi un mese prima con la proposta di un volo alternativo da effettuare tre giorni dopo la data prevista, spetta comunque il diritto all'assistenza di cui al combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e articolo 9 paragrafo 1 lettere b) e c). Mi risulta infatti che il preavviso sia idoneo ad escludere solo il diritto alla compensazione pecuniaria di cui alla successiva lettera c dell'art. 1 e non gia' il diritto all'assistenza di cui alla lettera b. Grata di cortese riscontro porgo cordiali saluti.
Sara, da Treviso

Risposta ADUC
Leggendo il regolamento, benche' non sia esplicitamente detto, ci pare di capire che l'assistenza di cui all'art. 9 si riferisca a quei casi di ritardo dell'ultimo momento, quando ci si trova gia' in aeroporto e l'aereo ritarda o viene spostato al giorno successivo. Infatti dando la possibilita' al cliente (art. 8) del rimborso del biglietto o di accettare un volo alternativo, perche' mai, avendo lei accettato, la compagnia aerea dovrebbe sobbarcarsi le spese del suo trasporto o pernottamento?
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