Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2006
Cara Aduc, vi rivolgo un quesito circa un problema inerente un'abitazione sita in Cagliari, ereditata circa 2 anni orsono da me e da 2 miei fratelli in seguito alla morte di mia madre. Tale abitazione (in condominio) e' stata venduta ad un privato da noi eredi con regolare rogito notarile nell'Agosto 2005. Nel mese di febbraio 2006, l'amministratore del condominio in oggetto mi comunica telefonicamente che, nel Luglio del 2005 si era verificato un danno alla colonna montante degli scarichi alla quale afferiscono alcuni appartamenti tra cui quello in oggetto, e per tale motivo richiede a me ed ai miei coeredi il versamento della quotaparte inerente le spese di riparazione della colonna montante. Preciso inoltre che l'attuale proprietario dell'appartamento, a cui l'Amministratore dello stabile aveva richiesto in prima istanza il pagamento delle spese di riparazione, si e' rifiutato verbalmente di ottemperare a tale richiesta in quanto essa riguardava un danno verificatosi prima dell'acquisto dell'appartamento. In breve il mio quesito e' il seguente: Qualora un appartamento venga regolarmente venduto senza che il venditore, ne' l'acquirente siano a conoscenza dell'esistenza di somme dovute al condominio riguardo all'appartamento in oggetto (nella fattispecie, spese relative ad eventi precedenti il rogito notarile), chi deve sostenere il pagamento di eventuali somme richieste successivamente al rogito, il vecchio proprietario o il nuovo? Esiste una norma di legge che regolamenti tali problematiche? Vi ringrazio antecipatamente della vostra cortese collaborazione.
Roberta, da Cagliari
Roberta, da Cagliari
Risposta ADUC
Entrambi, acquirente e venditore sono coobbligati in solido nei confronti del condominio per le spese a far data da un anno prima dell'acquisto. In ogni caso, riteniamo che nello specifico spetti a voi pagare un debito per eventi realizzatisi allora. Se non pagherete, in teoria il condominio si potra' rivalere nei loro confronti e loro nei vostri.
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