Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 settembre 2006
In data 20.10.2005, con verbale, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Torre Annunziata contestava al sottoscritto la violazione della norma di cui all'art. 41 - 11 in relazione all'art. 146 comma 3° del C.d.S., poiche' in data 16 gennaio 2005, alle ore 16.33 avrebbe superato la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa. La relazione di notifica a mezzo posta e' stata spedita in data 21 ottobre 2005 e notificata al ricorrente in data 27.10.2005, l'art. 201 del C.d.S. sancisce che la notifica dell'accertamento di violazione deve avvenire entro il termine perentorio di 150 giorni dall'accertamento, pena la mancanza del requisito di legittimita' dell'atto. So residente nel Comune di Anzio a tutti gli effetti di legge dal mese di marzo 2003. Ho presentato ricorso al prefetto e mi e stato respinto obbligandomi al pagamento del doppio della somma indicata sul verbale. Vorrei tanto capire il perche e se posso presentarlo ora al Giudice di pace ed inoltre se anche quest'ultimo dovesse respingerlo mi raddoppiera ancora??? Che colpa abbiamo noi cittadini se esistono solo in Italia due banca dati, e quasi sempre non aggiornate tra loro??? Vi ringrazio anticipatamente.
Risposta ADUC
A questo punto non potra' piu' fare ricorso, in quanto aveva 60 gg da quando ha ricevuto la multa. Se proprio se la sente puo' non pagare e attendere una cartella esattoriale, avverso la quale potra' ricorrere al giudice di pace. Ma glielo sconsigliamo, anche perche' se fosse condannato a pagare, il costo della multa sara' lievitato notevolmente (incluse possibili spese legali della controparte). Per la prossima volta, noi consigliamo sempre di ricorrere al giudice di pace e non al prefetto, in quanto la multa non viene quasi mai raddoppiata anche quando si perde, ed il merito del ricorso viene solitamente analizzato con molta piu' attenzione. Un ultima cosa: la notifica deve avvenire entro 150 (circa 5 mesi) dal giorno in cui vi e' l'identificazione del conducente, non dal giorno in cui si e' commessa l'infrazione.
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