Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 gennaio 2001
Domanda 22 gennaio 2001
Cara ADUC, in data 16.01.2001, mi è stata recapitata, dall'ufficio postale una cartolina con l'indicazione generica di atto giudiziario. L'atto giudiziario, veniva ritirato in data 18.01.2001 e conteneva un avviso di accertamento di violazione all'art. 7 del c.d.s., avvenuta in data 07.08.2000. Inoltre conteneva l'indicazione di ulteriori spese perchè si trattava di una seconda notifica (la prima, a dire del verbale, era datata 14.10.2000.
Faccio presente che in data 20.05.2000 ho effettuato il cambio di residenza e che la M.C.T.C. mi ha inviato, verso la fine di settembre il talloncino del cambio di residenza, chiedo di sapere:
1) la notifica si può intendere avvenuta oltre i 150 gg. previsti dall'art. 201 del cds?; (accertamento 07.08.2000 - notifica 18.01.2001)
2) è ammissibile un ricorso al prefetto, anche se ho letto che la corte costituzionale con sentenza nr.198 del 17.06.1996 ha dichiarato che i 150 decorrono dalla DATA IN CUI LA p.a.è IN GRADO DI PROVVEDERE ALLA IDENTIFICAZIONE DEL TRASGRESSORE, IL QUALE SECONDO CHI SCRIVE NON SAPRà MAI LA DATA da cui decorrono i 150?.

Risposta ADUC
Ancor prima della sentenza, c'e' la legge che dice quanto sopra.
I 150 gg decorrono dall'identificazione del trasgressore. E' solo a fronte di cambi di residenza o comunque di confusione, che si puo' verificare questo stadio d'incertezza. Resta da stabilire se la colpa dell'errore rientri nei tempi tecnici o se sia un palese errore degli agenti, e come tale contestabile.
Nel caso specifico, poiche' la Motorizzazione ha inviato il talloncino solo a settembre (dopo l'infrazione), riteniamo che l'errore degli agenti sia dovuto ad un allungamento dei tempi tecnici e dunque non possa essere contestabile.
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