Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 gennaio 2001
Domanda 21 gennaio 2001
Siamo una coppia in procinto di acquistare la nostra prima casa in provincia di Arezzo. Il prossimo Marzo ci sarà consegnata, ma in questi ultimi giorni sono sorti alcuni problemi: abbiamo eseguito alcune piccole modifiche, stimate da noi in 2 ML al max. Il problema è che adesso la ditta costruttrice ha minacciato di farci "lievitare" i prezzi di 7-8 ML, qualunque sia l'importo. Le modifiche sono state ordinate "a voce", senza niente di scritto, ma comunque siamo disposti a pagarle... ad un giusto prezzo di mercato! In un primo momento, visto l'entità degli importi, si erano dichiarati disponibili a eseguirle gratuitamente, cosa che (come mi aspettavo) è venuta meno. Oltretutto sono presenti alcune cose non presenti nel capitolato e NON richieste da noi (installazione di punti TV e telefono supplementari, prese luce, videocitofono, ecc.). La domanda è questa: come mi devo comportare in caso di "sovrapprezzi" non giustificati e accessori non richiesti? Quest'ultimi, oltretutto, sono di tipo estetico e funzionale e non hanno niente a che vedere con la messa in sicurezza o quant'altro. Possono essere rifiutati? Devo rivolgermi ad un avvocato e far stimare i lavori da uno o più periti o cos'altro? Sono previsti dei tetti massimi per certi tipi di lavori?

Risposta ADUC
Tutto quello non previsto in contratto, puo' essere contestato.
Se pero' esistono delle variazioni richieste, avendo omesso di stipulare per iscritto l'accordo, vi siete messi in condizione di subire ogni tipo di richiesta: l'unica possibilita' e' -in primo luogo- contestare esplicitamente tramite raccomandata A/R gli accordi originari e le modifiche indebite, chiedendo di attenersi a quanto disposto e -successivamente- rivolgersi al giudice di pace per tentare un accordo (in assenza di ogni indicazione concreta, il giudice potra' cercare di far accordare le parti).
Si ricordi infatti che quello che, in questi casi, e' importantee' cio' che viene stipulato nel contratto. In caso di mancanza, e in caso di divergenze, bisogna provare quanto si afferma.
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