Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 agosto 2006
Domanda 29 agosto 2006
Salve, sono un'intestatario di un contratto di locazione COINTESTATO con altre due persone; a luglio ho deciso di lasciare la casa x trasferirmi in un'altra piu' comoda, e ho inviato una raccomandata a/r al locatore nel quale gli annunciavo con tre mesi di preavviso(come previsto dal contratto) la mia volonta' di lasciare l'immobile, causa sopraggiunti motivi economici. Il contratto che ho stipulato prevede la possibilita' di recesso anticipato: "La parte conduttrice ha la facolta' di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi alla parte locatrice a mezzo raccomandata a/r. In caso di recesso anticipato dei conduttori, gli stessi ne assumeranno le relative spese per l'imposta di registro." La proprietaria dell'immobiule pero' mi ha inviato un'altra raccomandata a/r nella quale mi diceva che: "La disdetta non puo' essre accolta in quantoi motivi adotti non rientrano tra i motivi gravi di cui all'art.4 della legge 27-7-1978 (cassazione civile 7460/94). Ringraziandovi anticipatamente per il servizio rapido e gratuito che svolgete ogni giorno verso i cittadini, vi chiedo se il locatore ha ragione e se io non posso recedere da tale contratto unilateralmente, se per farlo devono recedere anche gli altri coinquilini, e (se posso) in che modo mi devo comportare per far ritenere valida la mia richiesta di disdetta e cosa devo far per stare piu' tranquillo. Grazie ciao.

Risposta ADUC
Il proprietario da' i numeri, ecco cosa prevede l'articolo richiamato, fra l'altro la legge n. 392/78 non e' piu' in vigore sostituita da questa: clicca qui
L. 27-07-1978, n. 392Art. 4 - Recesso del conduttore
1. E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
2. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Le consigliamo di intimare la liberatoria tramite una nuova raccomandata a/r, strutturata a mo' di messa in mora clicca qui in cui preannuncia anche la richiesta di un risarcimento danni. In relazione agli altri inquilini, il suo recesso avra' effetti anche sugli altri solo il contratto li prevedesse.
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