Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 agosto 2006
Cara Aduc sono il titolare di un piccolo negozio di Hardware Pc e altro di Santarcangelo di romagna, e abbiamo grossi problemi con le garanzie. La maggior parte dei produttori, Acer, Sony, Hp, applica a noi rivenditori la garanzia di 1 anno mentre noi dobbiamo applicare all'utente finale quella di 2 anni. La nostra associazione di categoria Cna di Rimini che ha interpellato i suoi legali ha detto che non possiamo fare niente, e dobbiamo rivolgerci ad una assicurazione. Calcolate che a causa di questo problema ogni anno ci rimettiamo 4000 euro. Come possiamo fare? Chi ci puo' tutelare visto che noi non siamo gli utenti finali?
Marco, da Santarcangelo di Romagna
Marco, da Santarcangelo di Romagna
Risposta ADUC
Il codice del consumo clicca qui all'articolo 131 dice ART. 131 (Diritto di regresso)
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Insomma, lo spirito della legge tutela il consumatore, garantendogli un interlocutore vicino e accessibile (il venditore), allo stesso tempo concede a quest'ultimo il diritto di regresso. Tale diritto, pero', come previsto nell'ultima parte del comma uno puo' essere escluso contrattualmente. Non escludiamo che i contratti difornitura fatti sottoscrivere dai produttori contengano tale clausola. Speriamo che tali considerazioni possano aiutarla a indirizzare meglio l'attivita' della sua associazione di categoria.
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Insomma, lo spirito della legge tutela il consumatore, garantendogli un interlocutore vicino e accessibile (il venditore), allo stesso tempo concede a quest'ultimo il diritto di regresso. Tale diritto, pero', come previsto nell'ultima parte del comma uno puo' essere escluso contrattualmente. Non escludiamo che i contratti difornitura fatti sottoscrivere dai produttori contengano tale clausola. Speriamo che tali considerazioni possano aiutarla a indirizzare meglio l'attivita' della sua associazione di categoria.
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