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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 agosto 2006
Domanda 25 agosto 2006
Spett. Aduc, nel dicembre 05, mia figlia e il suo compagno, hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare direttamente dal costruttore. I termini imperativi erano che l'immobile doveva essere consegnato entro dicembre 06. Tale termine e' stato immesso nel contratto " la consegna dell'unita' immobiliare avverra' entro il 31/12 2006 salvo proroghe per causa di forza maggiore o accordi tra le parti" ... A tutt'oggi niente o poco e' stato fatto ed appare inverosimile che la costruzione abbia termine alla data pattuita. Cause di forza maggiore non esistono, dal momento che il 2006 e' stato piu' che favorevole dal punto di vista meteo, mentre altre cause non esistono se non che il costruttore si e' impegnato oltre le sue capacita' con altri lavori, ma di cui noi niente centriamo. Appare evidente la sua scorrettezza iniziale con notizie non veritiere al solo scopo di acquisire l'ordine. L'immobile e' soggetto a licenza di ristrutturazione e suddiviso in piu' appartamenti. Il costruttore ad ogni sollecitazione risponde " inizieremo la prossima settimana " ma questa frase e' la stessa che ripete fin da gennaio 06. Mente sapendo di mentire e non e' quindi in grado di darci un termine, aumentando cosi' la nostra preoccupazione. Questo comportamento ci provochera' invece dei danni e cioe', a) mia figlia dovra' continuare a pagare l'affitto dell'appartamento locato di 400 euro mese e rinegoziare con il proprietario il prolungamento del contratto. Soldi che anziche' coprire il mutuo, andranno persi nell'affitto e, nel caso non sia possibile la rinegoziazione, dovra accollarsi spese di immagazzinaggio dei mobili e affitto di camera ammobiliata.
b) Il suo compagno, avendo una casa di proprieta' in diversa citta' di Novara, aveva programmato l'affitto dell'immobile arredato a 800 euro mese, soldi necessari per la copertura del mutuo. Tutto questo, con il ritardo sara' costretto a pagare con propri soldi. E' quindi mia intenzione procedere attingendo da suggerimenti che ho letto sul vostro sito e cioe' inviare subito una raccomandata di preavviso di messa in mora, elencando i danni che il suo inadempimento provochera' da gennaio 07, chiedendo inoltre in via amichevole un accordo per la risoluzione del contratto con relativo ristorno di quanto pagato e a tale data, come la legge prevede per la messa in mora, inviero' la raccomandata definitiva con la richiesta dei danni. Da contratto, in caso di contenzioso, e' l'arbitrato della camera di commercio cui bisognera' attenersi. Gradirei conoscere un vostro parere a tale proposito. Vi chiedo inotre se possibile un chiarimento sull'interpretazione della legge 122 di giugno 2005 sugli immobili da costruire tenendo presente che l'immobile in discussione e' soggetto a licenza di RISTRUTTURAZIONE rilasciata il 29 agosto 05, mentre la richiesta di costruzione e' stata inoltrata dal costruttore in aprile 05, prima dell'entrata in vigore del DLGS. L'interpretazione e' molto importante per le conseguenze che potrebbero verificarsi. Infatti: Garanzia fideiussoria, sull'interpretazione dell' articolo 5 (applicabilita' della disciplina) del suddetto D. Lgs, il quale dice: "" la disciplina prevista dagli art. 2,3,4 si applica ai contratti aventi oggetto il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire O ALTRA DENUNCIA O PROVVEDIMENTO ABILITATIVO sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"". Se e' chiaro che la garanzia fidejussoria si applica a quegli immobili completamente da erigere, il cui permesso di costruire sia stato chiesto dopo il 21/07/05, data di entrata in vigore del decreto, la successiva frase, che riguarda particolarmente gli immobili da ristrutturare, dove puo' essere che il permesso sia stato chiesto prima della entrata in vigore del decreto, ma come l'art. esplica, il provvedimento abilitativo (l'agibilita') puo' essere ottenuta solo a completamento della ristrutturazione con tempi che cadono dopo l'entrata in vigore del decreto e quindi soggetto all'adempimento della fidejussione. L'interpretazione porterebbe che sia quest'ultima ipotesi la corretta applicazione dell'artcolo 5 e quindi la fidejussone diventa obblgatoria. Dal momento che il costruttore si e' rifiutato di rilasciare la fideiussione, nel caso di interpretazione a me favorevole, il contratto sarebbe annullabile. Ringraziandovi anticipatamente per quanto farete, vogliate gradire i piu' distinti saluti.
Vittorio, da Novara

Risposta ADUC
La sua idea di inviare una messa in mora preventiva e' appropriata, vista la situazione e considerando il contratto. Ovviamente non importera' quantificare i danni, ma semmai farne accenno. Ugualmente, al posto della minaccia delle vie legali dovra' apparire una diffida, accennando alle vie legali solo come riserva nel caso il contratto non si estingua, al momento opportuno, per inadempienza (chiave della risoluzione senza penalita'). Per quanto riguarda la sua interpretazione della legge 122/05, l'unico giudizio che conta e' quello del giudice a cui -eventualmente- si dovra' rivolgere se la quesione non si risolve con una semplice conciliazione.
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