Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 gennaio 2001
Sono proprietario, con mia moglie, di un immobile di 90 mq circa, che utilizzo totalmente come negozio.
L'immobile di cui trattasi e’ diviso catastalmente in 2 parti con diverso classamento UTE: la prima di 40 mq (cat. C6), la seconda di 50 mq (cat. C1).
Ho pagato l'ICI in base a tali rendite.
A seguito di accertamento da parte di una agenzia privata incaricata dal Comune, mi viene notificata una sanzione per il mancato/inadeguato pagamento dell'ICI negli anni 1993-1998 relativamente all'immobile di cat. C6.
Mi chiedo:
- Possono queste agenzie private entrare nel merito delle rendite catastali e delle destinazioni d'uso? (mi pare sia competenza esclusiva dell'UTE).
- L'eventuale sanzione come va calcolata?
- Cosa devo fare per difendermi?
L'immobile di cui trattasi e’ diviso catastalmente in 2 parti con diverso classamento UTE: la prima di 40 mq (cat. C6), la seconda di 50 mq (cat. C1).
Ho pagato l'ICI in base a tali rendite.
A seguito di accertamento da parte di una agenzia privata incaricata dal Comune, mi viene notificata una sanzione per il mancato/inadeguato pagamento dell'ICI negli anni 1993-1998 relativamente all'immobile di cat. C6.
Mi chiedo:
- Possono queste agenzie private entrare nel merito delle rendite catastali e delle destinazioni d'uso? (mi pare sia competenza esclusiva dell'UTE).
- L'eventuale sanzione come va calcolata?
- Cosa devo fare per difendermi?
Risposta ADUC
Si sta parlando di Ici: dunque, il Comune ha diritto di verificare. La rendita catastale, pero', non la decide autonomamente, ma la acquisisce dal Catasto: dunque, o la ditta appaltatrice del Comune ha fatto un errore, oppure le e' stata attribuita la rendita definitiva diversa da quella presunta da lei sinora applicata.
Ne consegue, che nel caso in cui la variazione ci fosse stata, ma la rendita definitiva non le fosse stata notificata, potra' contestare il pagamento di sanzioni ed interessi -pagando solo le differenze- accordandosi col Comune oppure ricorrendo in Commissione provinciale tributaria (a meno che si tratti di una semplice comunicazione informale, da contestarsi tramite raccomandata A/R).
Se invece avessero sbagliato, puo' o ricorrere o contestare tramite raccomandata A/R, (a seconda del tipo di atto).
Indicazioni sulle sanzioni sono reperibili ne La Scheda Pratica.
Ne consegue, che nel caso in cui la variazione ci fosse stata, ma la rendita definitiva non le fosse stata notificata, potra' contestare il pagamento di sanzioni ed interessi -pagando solo le differenze- accordandosi col Comune oppure ricorrendo in Commissione provinciale tributaria (a meno che si tratti di una semplice comunicazione informale, da contestarsi tramite raccomandata A/R).
Se invece avessero sbagliato, puo' o ricorrere o contestare tramite raccomandata A/R, (a seconda del tipo di atto).
Indicazioni sulle sanzioni sono reperibili ne La Scheda Pratica.
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