Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 agosto 2006
Domanda 4 agosto 2006
La caldaia dell'appartamento dato in locazione, subisce un danno elettrico (si bruciano due sonde che misurano la temperatura dell'acqua) a dire del tecnico che effettua la riparazione, per uno sbalzo di corrente, probabilmente dovuto ad un temporale avvenuto in quei giorni, costo della riparazione 90€. Dalla scheda pratica: "Casa in affitto: le spese dell'inquilino e del proprietario" risulterebbe che la "sostituzione di apparecchiature dovute a danno accidentale" spetta al conduttore, altresi' l'art.1609 del codice civile pone a carico del locatore i danni dovuti a caso fortuito. Domanda:
1) a chi spetta, in questo caso descritto, la riparazione del danno?
2) Qual e' la differenza tra quello che Voi chiamate "danno accidentale" nella scheda pratica e il "caso fortuito" riportato nel Codice Civile? Grazie.
Ugo, da S. Martino di Lupari

Risposta ADUC
Nel suo caso e' il proprietario che deve pagare la riparazione. Accidentale e fortuito sono sinonimi che indicano qualcosa che accade indipendentemente dalla volonta' umana. Grazie alla sua segnalazione ci siamo accorti che la nostra scheda pratica era sbagliata e abbiamo provveduto a modificarla. Grazie.
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