Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 agosto 2006
Domanda 4 agosto 2006
Il conduttore a cui e' stato affittato l'immobile di mia proprieta', con contratto regolarmente registrato in base alla legge 431/98 art. 2, non ha versato gli oneri condominiali a lui comunicati dall'amministratore dello stabile e dopo diversi solleciti telefonici da parte della sottoscritta locataria ed un ultima lettera spedita dall'amministratore in data 28.10.2004 ove si evidenziava un debito di euro 1.212,54. La sottoscritta che nel frattempo aveva ricevuto assicurazione dal sopracitato conduttore che il pagamento sarebbe stato effettuato, si e' vista recapitare una lettera raccomandata dal legale del condominio ove la intimava di pagare immediatamente. Ovviamente si provvedeva al pagamento in sostituzione dal conduttore, e la sottoscritta si rivolgeva a sua volta ad un legale per potere adire in qualche modo alla restituzione della somma in questione ed in piu' richiedeva il pagamento anticipato dell'affitto in quanto il conduttore per abitudine pagava regolarmente con un mese di ritardo. Il legale rispondeva che non si poteva richiedere lo sfratto in quanto la cifra non copriva l'importo pari a due mensilita' di canone (1.400,00) e che comunque anche il pagamento anticipato del mese non era motivo valido per richiedere lo sfratto. Morale della favola, ho pagato il tutto in data 07.05.2004, non ho ricevuto niente in cambio ed ora a distanza di tempo ho intentato altra causa di sfratto in quanto alla data 31 maggio 2006 data di notifica di citazione dall'atto, non erano stati pagati n. 5 mesi arretrati + euro 953 di spese condominiali (pagati successivamente in data 3.07.06). Nella richiesta di rimborso a questo punto e' stata inserita anche la precedente morosita' di euro 1.212,54; che e' stata contestata dalla parte. Per prescrizione dei termini. (la parte sostiene due anni). Considerato che il mio legale non mi sembra molto sicuro dell'eccezione presentata, vorrei gentilmente sapere se il conduttore ha il diritto di negare il rimborso della prima morosita' riguardante il condominio, visto che non sono decorsi cinque anni. Ringrazio per la cortesia dimostrata e resto in attesa di una Vostra risposta. Grazie.
Miriana, da Prato

Risposta ADUC
Il termine e' di cinque anni, pero' ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone. In ogni caso solleciti il suo avvocato ad approfondire la giurisprudenza in questione.
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