Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 agosto 2006
Domanda 2 agosto 2006
Gentilissimi consulenti dell'Aduc ho necessita' di un cortese chiarimento in ordine alla risposta data al mio quesito del 26 luglio c. a. a nome Remigio. Chiedevo se una notifica di contravvenzione al CDS eseguita a familiare non convivente in residenza diversa da quella denunciata all' Anagrafe ed alla Motorizzazione civile potesse essere ritenuta nulla. La Vs risposta: "purtroppo la notifica e' valida, perche' sua madre, ritirandola, si e' impegnata nei confronti dell'autorita' a fargliela pervenire". DOMANDA: se gia' la notifica eseguita nella residenza ufficiale a familiare non convivente crea gia' problemi di validita', a quanto mi risulta, puo' la notifica eseguita a familiare non convivente presso una residenza diversa da quella effettiva e denunciata agli uffici anagrafici ed alla motorizzazione civile, ritenersi valida, in quanto generante un obbligo in chi ha ricevuto la notifica di farla pervenire all' interessato anche se non convivente? Francamente ho dei dubbi in merito. CHIEDO: se chi ha ricevuto la notifica rispedisse il plico all'Autorita' procedente significando che presso il luogo di notifica non risiede l' interessato e che chi la ha ricevuta non e' familiare convivente? ALTRA DOMANDA: Gradirei risposta all'altra odmanda che vi avevo posto: se per i ricorsi al Giudice di pace vale la sospensione dei termini feriali dal 1 agosto al 15 settembre. Vi ringrazio per la cortese disponibilita' e confido in una risposta in tempo utile.
Remigio, da Bolgona

Risposta ADUC
Puo' darsi che il suo vecchio indirizzo risultasse ancora dalla carta di circolazione o al Pra o sulla patente? Se cosi' fosse, secondo le modifiche al codice della strada del 2003 (art. 201), sarebbe legittima la notifica fatta a quell'indirizzo, anche se ritirata da familiare. In ogni caso si osservano le norme previste dal codice di procedura civile che prevedono numerose possibilita' di notifica, anche a familiare. In merito all'altro quesito, la sospensione dei termini feriali di cui parla vale solo per i termini processuali e non amministrativi (tempi di impugnazione delle multe), cioe' valgono se un processo e' gia' in corso e non prima di iniziarlo.
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