Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 gennaio 2001
Domanda 17 gennaio 2001
Subject: Canone televisivo per gli eredi
Cara Aduc, in una email di un signore di Napoli del 29 settembre 2000 che chiedeva delucidazioni riguardo alle sanzioni dovute a seguito del mancato pagamento del canone per gli eredi di un defunto, avete risposto che gli eredi erano tenuti a pagare la sanzione prevista per non aver disdetto il canone.
Invece in un articolo dell'ufficio stampa di Lucca del 6 febbraio 1998 facendo riferimento al decreto legislativo 472/97 (suppl. ord 4/L G.U. 08.01.1998) asserivate che l'erede non era tenuto a pagare, in base all'articolo 8, relativo all' intrasmissibilita' della sanzione agli eredi.
Poiche' il mio caso e' simile a quello del signore di Napoli e dovendomi rivolgere al piu' presto alla sede regionale RAI della Lombardia per risolvere la questione, vi sarei grato se mi forniste delucidazioni in merito.

Risposta ADUC
Non abbiamo rapporti con la -solo quasi omonima- associazione di Lucca.
A nostro avviso, l'onere rimane a carico dell'erede che subentra totalmente nei debiti e nei crediti del de cuius.
A fronte di una piena e totale identita' giuridica (come se indossassero la medesima tuta e la tuta costituisse il debito ed il credito) riteniamo difficile poter contestare, dal punto di vista fiscale, le richieste statali.
Nulla toglie pero' che in alcuni casi sia possibile ottenere interpretazioni piu' favorevoli: se alla sede Rai locale potranno aiutarla, tanto di guadagnato. Sarebbe pero' un'interpretazione, non un principio.
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