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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 luglio 2006
Domanda 25 luglio 2006
Ieri in data 22/07/2006 un posto di blocco dei carabinieri mi ha fermato a seguito di un sorpasso (40-50 km max) ravvisando, vi leggo quanto scritto nel verbale, violazione dell'art.148 comm. 12 e 16, con conseguente decurtamento 10 punti, piu' ulteriore 10 poiche' in possesso della patente da meno di 3 anni (per soli una decina di giorni) con conseguente ritiro di patente. Oggi in data 23 leggevo poi la formula del ricorso al prefetto, possibile nel caso in cui il luogo della violazione e' impreciso e nel caso di illeggibilita' della firma e assenza dell'indicazione del nome completo dell'accertatore: elementi questi essenziali! Domanda:
1) Per nome completo cosa si intende? Cognome e nome per esteso?
2) il comma 16 art.148 non fa riferimento ad una norma di comportamento da seguire ma semplicemente le sanzioni cui si e' sottoposti in caso di violazione dei commi 9,10,11,12,13,14: non ritengo di aver violato il comma 16: posso fare ricorso su questo?
3) Nel caso di ricorso e' possibile la sospensione della sospensione della patente? se si quando? prima o dopo l'accettazione del ricorso?
4) Nella patente avevo 22 punti, ora 2, 2 non e' zero: e' comunque valida la sospensione della patente?
5) la via d'intersezione e' erronea: e' motivo di ricorso?
6) nel caso in cui la pena pecuniaria iscritta sul verbale non corrispondesse a quanto stabilito dalla legge, anche solo per un centesimo, sarebbe motivo di ricorso?
7) possono gli organi accertatori non tener conto dei criteri di giustizia, verita', lealta', raziocinio, cui il sistema giuridico mira, aldila' di quanto prescrive la legge? (in molti Stati e' lecito cio' che va contro natura: non perche' sia legge e' cosa giusta). Grazie.

Risposta ADUC
1) per dati dell'agente si intende il nome e cognome, o almeno il numero di matricola.
2) a quanto ci dice sul verbale sono riportati due commi, il 12 e il 16: leggendoli non ci pare di rilevare irregolarita', il primo e' il divieto, il secondo le sanzioni: clicca qui
3) presentando ricorso si sospendono automaticamente le applicazioni delle sanzioni accessorie (sospensione patente, decurtazione punti). La sospensione dei termini di pagamento, per evitare poi il raddoppio in caso di rigetto, va invece chiesta espressamente (lo si puo' fare solo ricorrendo presso il giudice di pace).
4) la sospensione della patente, in questo caso, scatta come accessoria per effetto del comma 16. Il numero di punti residui sulla patente non c'entra.
5) se tale errore impedisce la precisa individuazione del luogo di infrazione, quindi l'impossibilita' di verificare l'esatta applicazione della stessa, un ricorso ha senso, tenendo conto che il rischio di rigetto c'e' ed e' legato all'interpretazione del giudice al riguardo.
6) un errore del genere e' molto formale, se la norma e' invece corretta. Il ricorso e' rischioso, potrebbe venir semplicemente riemesso il verbale corretto.
7) non capiamo l'utilita' pratica della domanda, che infatti giudichiamo retorica. Il rispetto della legge, in questi casi, e' di solito ritenuto piu' che sufficiente, e comunque qualsiasi disquisizione su casi teoricamente eccezionali o particolari e' inutile, in questa sede, visto che in fin dei conti a decidere e' un giudice.
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