Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 luglio 2006
Domanda 5 luglio 2006
Gentili signori, la mia famiglia ha acquistato qualche settimana fa una cucina a gas Tecnogas (tipo S 8524 XS), di cui siamo globalmente sodisfatti. Tuttavia, gia' dalle prime volte in cui e' stato impiegato il forno a gas (la prima volta si puo' ricondurre al giorno 22 maggio), si e' subito notato un difetto a causa del quale la fiamma si spegneva al raggiungimento del regime di minimo, con tutti i problemi del caso. Abbiamo segnalato il problema al venditore (UNIEURO SPA, SS PAULLESE km 10, Caleppio di Settala MI) il quale ha inviato l'assistenza di zona (CAES di Babbini, Gorgonzola MI). Con tale intervento e' stato regolato il minimo (come si legge dalla ricevuta), ed e' stata emessa una fattura di Euro 15,00 (somma, secondo me, indebitamente chiesta). L'intervento purtroppo non e' stato risolutivo, perche' il problema ha continuato a manifestarsi. Dopo ripetuti solleciti senza esito sia nei confronti del venditore che dell'assistenza (quest'ultima, secondo l'art 4 riportato sul retro della ricevuta dovrebbe rispondere per 180gg del proprio intervento), sabato 1 luglio mi sono personalmente rivolto al centro vendita UNIEURO per chiedere spiegazioni. Interpellato il responsabile del punto vendita, sig. NICOLA, e spiegatogli la vicenda, Egli ha "giustificato" il non intervento dell'assistenza dicendomi che, secondo una non meglio precisata Legge del commercio, il venditore ha la facolta' di rivalersi con il costruttore entro 8 giorni dalla data di vendita del prodotto (chiedendo la sostituzione del prodotto difettoso); scaduto tale termine, e' l'acquirente che deve rivolgersi direttamente all'assistenza facendo rivalere la garanzia del costruttore. In via del tutto eccezionale, il venditore puo' fare da garante verso l'assistenza per sollecitare l'intervento. E' mia opinione che tale spiegazione sia illogica ed infondata, sia perche' priva di riferimenti legislativi puntuali, sia perche' in conflitto con la legislazione vigente: art. 1519 del codice civile, come modificato dal Dlgs 2/2/02 n.24. Tale riferimento e' peraltro chiaramente riportato in sintesi al capitolo 9. "Diritti del consumatore" del Vostro libretto "Istruzioni e consigli... ", abbinato al prodotto. Essendo mia convinzione che Tecnogas sia una Societa' seria e che il motivo di tale spiacevole situazione sia da ricercarsi nella non completa correttezza del comportamento del venditore, con la presente sono a chiederVi precise indicazioni circa le azioni da intraprendere per risolvere la situazione. E' mia intenzione risolvere questa questione entro il giorno 22 p.v. (scadenza dei 2 mesi dalla "scoperta" del difetto, cap. 9 punto 5), data entro la quale, se non ricevero' diverse indicazioni da Voi, mi tutelero' inviando una comunicazione al Venditore a mezzo raccomandata a/r per denunciare il difetto. Vi ringrazio cordialmente e porgo i piu'. Distinti saluti.

Risposta ADUC
Faccia valere nei confronti del venditore il suo diritto alla garanzia biennale, con una lettera di messa in mora spedita via raccomandata AR. Segua le indicazioni che trova in questa scheda: clicca qui
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