Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 gennaio 2001
Domanda 16 gennaio 2001
Vi sottopongo il seguente caso:
In data 25.06.1995 veniva elevata dalla polizia stradale a mio fratello, che era alla guida di un furgone preso a noleggio da una societa’ in accomandita semplice, una contravvenzione per mancata revisione ed uso improprio del mezzo (sulla carta di circolazione era indicato "uso privato"). Tale contravvenzione gli veniva contestualmente consegnata e il libretto di circolazione ritirato.
Una volta rientrato, mio fratello consegnava la contravvenzione ad un incaricato della societa’ di noleggio proprietaria del furgone invitandolo a pagare nei termini. Nei giorni successivi si recava presso la sede di questa societa’ per verificare l'avvenuto pagamento ricevendo ampie rassicurazioni in tal senso, purtroppo solo verbali.
La multa in realta’ non venne mai pagata e la societa’ di noleggio risulta irreperibile, forse fallita. Gia’ nell'ottobre '95, infatti, non ritirava in posta la raccomandata fatta dall'autorita’ competente che le ingiungeva di pagare.
Il 13 gennaio 2001 mio fratello riceveva avviso di mora dall'esattoria del comune di residenza per una cifra triplicata rispetto alla contravvenzione originaria (il doppio per non aver pagato nei 60gg.+ gli interessi dal '95 ad oggi). In precedenza non gli era mai stata notificata nessuna cartella esattoriale, pur essendo l'esattoria del comune di residenza stata incaricata da quella del comune competente per la contravvenzione gia’ nell'aprile del '99.
Vorrei gentilmente sapere se è possibile opporre la prescrizione (che credo sia in questo caso di 5 anni), dato che mio fratello non ha ricevuto nessuna notifica successiva al verbale della polizia stradale del '95 prima dell'avviso di mora del gennaio 2001.
In caso di risposta positiva, vorrei anche sapere cosa bisogna fare per farla valere e in quali tempi. RISPOTA ADUC
Poiche' la prima contestazione e' avvenuta a suo fratello (obbligato in solido), la notifica e' regolare. Conseguentemente, se il successivo atto le e' arrivato entro 5 anni, e' tenuto al pagamento. Se invece l'ultimo atto notificatogli fosse stato il verbale di piu' di 5 anni fa, potrebbe opporsi contro l'atto in commissione provinciale tributaria entro 60 gg. Tuttavia, temiamo che l'indirizzo dato da suo fratello al momento del verbale fosse quello della societa' e non il suo: in tal caso, sarebbero unificate le notifiche effettuate alla ditta ed a lui direttamente, con conseguente impossibilita' di contestare.


Risposta ADUC
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