Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 luglio 2006
Domanda 5 luglio 2006
Gentile Aduc, vorrei alcuni consigli in merito ad un problema che, scopro ora navigando su internet, interessa molti acquirenti dello scooter Yamaha X MAX 250. In sintesi, su molti modelli di questo scooter esiste quello che chiamerei, oramai, un difetto di fabbricazione che determina lo scaricamento della batteria e l'impossibilita' di avviare il mezzo quando lo stesso non viene usato per piu' di 2/3 giorni. Questa mattina per la terza volta in meno di 20 giorni e tutti gli interventi del caso fatti le volte precedenti lo scooter non si e' avviato e dovro' portarlo via carro attrezzi all'officina autorizzata Yamaha piu' vicina che per la terza volta mi ricarichera' la batteria e mi dira' che e' tutto ok, almeno fino al prossimo mancato avviamento. La casa costruttrice sembra che abbia dato una soluzione a meccanici che consiste nella sostituzione di un cavo/cablaggio ma senza fare un richiamo ufficiale e, visti i risultati, direi del tutto inefficiente. Ora, cosa posso fare, visto, tra l'altro, che questo sara' il terzo ed ultimo trasporto in garanzia fino all'officina? Devo far riferimento esclusivamente ad un legale per avere soddisfazione dei problemi di un mezzo pagato 4500 euro ma difettoso ab-origine? E' il caso di promuovere un azione legale comune? E soprattuto, considerando che lo scooter per me e' il mezzo quotidiano per arrivare in ufficio quali alternative posso seguire per avere una soluzione definitiva ed in tempi RAPIDI? Grazie in anticipo per la disponibilita'.
Lorenzo, da Roma

Risposta ADUC
Puo' darsi che l'azione legale sia inevitabile, soprattutto se non c'e' il riconoscimento ufficiale del difetto da parte della casa costruttrice. In questo caso, infatti, e' a suo carico l'onere della prova, che potra' consistere -se le va bene- in una "semplice" relazione scritta di un tecnico di fiducia come in una perizia. Possono essere certamente utili testimonianze di persone (o di tecnici) che hanno riscontrato gli stessi problemi, ma il fulcro e' la PROVA che si tratta di un vizio originario. La scelta, semmai, puo' consistere nel rivolgersi direttamente al venditore per effetto della legge (codice del consumo art.128 e segg, che tra l'altro offre la possibilita' di presumere la presenza del vizio se si agisce entro sei mesi dall'acquisto, a patto d'aver acquistato come consumatore) o verso il produttore per effetto sia della legge (codice del consumo art. 114 e segg.) che della garanzia contrattuale. In tutti i casi il primo passo sara' la contestazione, da farsi tramite invio di messa in mora. Questi i documenti di suo interesse: clicca qui clicca qui
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