Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 giugno 2006
Spettabile ADUC. Vi scrivo questa breve lettera perche' mi piacerebbe ricevere informazioni sulla regolarita' o meno di un'iniziativa condominiale sollecitata dall'Amministratore dello stabile-condominio in cui abito ed approvata - a maggioranza - in Assemblea ordinaria del marzo scorso -. L'iniziativa e' questa: riguarda l'installazione per ogni unita' abitativa condominiale di un conta litri acqua al fine di verificare l'effettivo consumo dell'acqua potabile per singole unita' (appartamenti). Attualmente l'addebito dell'acqua potabile e' ripartito in base al numero degli utenti per unita' abitativa condominiale. L'impianto dell'acqua del condominio e' infatti unico e generale e le canne sono uniche e generali per cui non si puo' provvedere all'istallazione di un contatore autonomo per la rilevanza dell'acqua per singolo appartamento. Fatta questa premessa ritorno al mio problema. Visto che non e' possibile istallare un singolo contatore l'amministratore e la maggioranza dei condomini hanno deciso di istallare, per singola unita' abitativa, un conta litri. Il mio problema e' questo per istallare nella mia abitazione il conta litri stabilito dall'assemblea devo rompere una parte di muro e la spesa idraulica e' abbastanza rilevante piu' di € 200,00. Sono obbligata a farlo? Un altro dubbio e' questo chi mi garantisce che ogni proprietario dell'unita' abitativa dichiara l'effettivo consumo rilevato dal suo conta litri? Se c'e' una legge nazionale che prevede l'addebito di acqua in base al numero dei condomini e' possibile modificare tale legge o regolamento? Da un punto di vista giuridico si puo' obbligare i condomini a modificare le regole dello statuto condominiale solo attraverso un voto non di tutti i condomini ma della sola maggioranza per millesimi? Per ultima cosa volevo chiedere un parere sul problema di controllo e verifica dell'effettivo consumo dell'acqua: esempio gli impianti di gas sono singoli e ogni tanto - circa ogni sei mesi - un incaricato dell'Ente erogatore gas - rileva casa per casa l'effettivo consumo o numeri di consumo gas metano per singola unita' abitativa. Nel caso del conta litri (non e' un vero contatore) il numero dei litri verrebbero poi suddivisi ed addebitati per effettivo consumo dichiarato dai proprietari dei conta litri ma chi ha l'autorita' di controllare l'effettivo consumo dichiarato dai proprietari stessi? Anche se una qualsiasi persona dello stabile si prende il disturbo di passare di casa in casa per rilevare il consumo dei litri d'acqua da queste rilevazioni si procederebbe poi alla ripartizione del costo dell'acqua ma la cosa bizzarra a mio avviso e' questa: la differenza dei calcoli ossia la differenza tra il costo della bolletta dell'acqua suddivisa per singolo consumo dichiarato e' considerata acqua consumata per le parti comuni (giardini scale ecc). e la spesa per le parti comuni verrebbe addebitata ai singoli in base ai millesimi. Io abito in una casa piu' grande di appartamenti piu' piccoli. In alcuni piccoli appartamenti abitano anche in 4 o cinque persone, non vorrei trovarmi con degli addebiti molto rilevanti ottenuti dalla differenza del consumo dell'acqua generale dello stabile attribuito alle parti comuni il cui consumo e' ripartito in base ai millesimi. Tale sconcertamento delle regole di base condominiali e' regolare? E' sufficiente la maggioranza per stravolgere una regola condominiale oppure ci vuole l'ok di ogni singolo condomino? Il fatto assurdo a mio parere e' questo come e' possibile suddividere una bolletta generale in base a numeri che ogni singolo prende la briga di dichiarare e per differenza addebitare l'acqua in base ai millesimi e non piu' in base al numero delle persone? Gradirei un vostro cortese parere anche in merito alle legislazioni che disciplinano la ripartizione degli addebiti e delle spese nei condomini. Grazie per la Vs. collaborazione e cordialmente un saluto.
Miriam, da Lodi
Miriam, da Lodi
Risposta ADUC
La complessita' dei quesiti ci fa ritenere inadeguata questa consulenza, e le consigliamo di rivolgersi ad un tecnico del settore o all'amministratore di condominio. In relazione alle norme di legge, si osservano le regole del codice civile (artt. 1100 e seguenti) con le interpretazioni giurisprudenziali che la cassazione ha nel corso del tempo fatto a chiarimento del testo di legge.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti