Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 giugno 2006
Premessa:
- Gennaio 2006: acquisto ed immatricolazione di un camper nuovo EUROCAMP S della ditta TRIGANO su motorizzazione FIAT DUCATO 2,3 JTD;
- Aprile 2006: accensione in marcia della spia olio motore, blocco del mezzo e revisione del mezzo presso un'officina Fiat la quale garantisce l'assenza di problemi dopo aver provveduto al controllo del motore;
-Maggio 2006; si ripresenta il medesimo problema, accensione in marcia della spia olio motore; nuova revisione in officina e riconsegna del mezzo dopo tre giorni con la stessa assicurazione di poter usare tranquillamente il mezzo in quanto nulla e' emerso dal controllo; - 2 Giugno 2006: il giorno seguente al ritiro del mezzo dall'officina succede di tutto: in marcia si blocca il pedale del freno rendendo ingovernabile il mezzo e mettendo a repentaglio la mia e l'altrui sicurezza, quindi accensione della spia rossa olio motore e, dopo una sosta, impossibilita' di riavviare il motore del veicolo.
- Come aggravante tengo a sottolineare che il furgone ha percorso SOLO 2000 km!!! A tutt'oggi, 12 giugno 2006, il mezzo e' fermo presso un'officina FIAT di Desenzano sul Garda e nulla mi e' stato ancora riferito circa la diagnosi tecnica e i tempi di consegna. Considerando che:
-La Direttiva 1999/44/Ce introduce nel nostro Codice Civile, dall'art. 1519bis al 1519nonies, la nuova normativa sulla garanzia dei beni di consumo;
-L'art. 1519ter recita: "Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ", dove per conformita' di un bene si intende idoneita' all'uso al quale abitualmente serve (un camper nuovo deve quindi poter viaggiare in sicurezza!);
-Il diritto del consumatore non e' piu' solo limitato al diritto alla riparazione (riparazione e' il mezzo per rimuovere un difetto di conformita') in caso di guasto ma comporta una serie di ulteriori possibilita' fino ad arrivare all'annullamento del contratto ed alla restituzione del prezzo pagato laddove la riduzione della fruibilita' del bene dovesse assumere connotazioni di particolari gravita' (blocco del mezzo in officina, rischio per la sicurezza del conducente e di terzi, ferie non godute); -Il responsabile nei confronti del consumatore rimane sempre il rivenditore del camper, quindi e' a quest'ultimo che il consumatore deve rivolgersi per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito in presenza di un difetto di fabbricazione ed ottenere quindi il riconoscimento dei propri diritti che vanno dalla riparazione del bene all'annullamento del contratto di vendita. Chiedo: Come devo agire nei confronti del concessionario (che nell'occasione ha brillato per assenza di assistenza post-vendita) per veder tutelati i miei diritti di consumatore, di disporre cioe' di un bene conforme a quanto stabilito dal contratto di vendita e se sussistono gli estremi, considerando la gravita' del problema (recidiva del guasto e blocco dei freni in marcia in un veicolo di 6 mesi di vita con all'attivo 2000 km percorsi), per l'annullamento del contratto e restituzione del prezzo pagato. Ringrazio anticipatamente per quanto potrete aiutarmi. Cordiali saluti.
Laura, da Lecco
- Gennaio 2006: acquisto ed immatricolazione di un camper nuovo EUROCAMP S della ditta TRIGANO su motorizzazione FIAT DUCATO 2,3 JTD;
- Aprile 2006: accensione in marcia della spia olio motore, blocco del mezzo e revisione del mezzo presso un'officina Fiat la quale garantisce l'assenza di problemi dopo aver provveduto al controllo del motore;
-Maggio 2006; si ripresenta il medesimo problema, accensione in marcia della spia olio motore; nuova revisione in officina e riconsegna del mezzo dopo tre giorni con la stessa assicurazione di poter usare tranquillamente il mezzo in quanto nulla e' emerso dal controllo; - 2 Giugno 2006: il giorno seguente al ritiro del mezzo dall'officina succede di tutto: in marcia si blocca il pedale del freno rendendo ingovernabile il mezzo e mettendo a repentaglio la mia e l'altrui sicurezza, quindi accensione della spia rossa olio motore e, dopo una sosta, impossibilita' di riavviare il motore del veicolo.
- Come aggravante tengo a sottolineare che il furgone ha percorso SOLO 2000 km!!! A tutt'oggi, 12 giugno 2006, il mezzo e' fermo presso un'officina FIAT di Desenzano sul Garda e nulla mi e' stato ancora riferito circa la diagnosi tecnica e i tempi di consegna. Considerando che:
-La Direttiva 1999/44/Ce introduce nel nostro Codice Civile, dall'art. 1519bis al 1519nonies, la nuova normativa sulla garanzia dei beni di consumo;
-L'art. 1519ter recita: "Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ", dove per conformita' di un bene si intende idoneita' all'uso al quale abitualmente serve (un camper nuovo deve quindi poter viaggiare in sicurezza!);
-Il diritto del consumatore non e' piu' solo limitato al diritto alla riparazione (riparazione e' il mezzo per rimuovere un difetto di conformita') in caso di guasto ma comporta una serie di ulteriori possibilita' fino ad arrivare all'annullamento del contratto ed alla restituzione del prezzo pagato laddove la riduzione della fruibilita' del bene dovesse assumere connotazioni di particolari gravita' (blocco del mezzo in officina, rischio per la sicurezza del conducente e di terzi, ferie non godute); -Il responsabile nei confronti del consumatore rimane sempre il rivenditore del camper, quindi e' a quest'ultimo che il consumatore deve rivolgersi per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito in presenza di un difetto di fabbricazione ed ottenere quindi il riconoscimento dei propri diritti che vanno dalla riparazione del bene all'annullamento del contratto di vendita. Chiedo: Come devo agire nei confronti del concessionario (che nell'occasione ha brillato per assenza di assistenza post-vendita) per veder tutelati i miei diritti di consumatore, di disporre cioe' di un bene conforme a quanto stabilito dal contratto di vendita e se sussistono gli estremi, considerando la gravita' del problema (recidiva del guasto e blocco dei freni in marcia in un veicolo di 6 mesi di vita con all'attivo 2000 km percorsi), per l'annullamento del contratto e restituzione del prezzo pagato. Ringrazio anticipatamente per quanto potrete aiutarmi. Cordiali saluti.
Laura, da Lecco
Risposta ADUC
La direttiva e' stata inglobata nel codice del consumo
clicca qui Intimi al venditore la risoluzione del problema tramite una raccomandata a/r di messa in mora clicca qui Tenga conto che la garanzia prevista dal codice del consumo si aggiunge a quella del produttore, pertanto la messa in mora puo' inviarla ad entrambi (concessionario e Fiat).
clicca qui Intimi al venditore la risoluzione del problema tramite una raccomandata a/r di messa in mora clicca qui Tenga conto che la garanzia prevista dal codice del consumo si aggiunge a quella del produttore, pertanto la messa in mora puo' inviarla ad entrambi (concessionario e Fiat).
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