Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 gennaio 2001
Sono un ragazzo di Caserta, ho ricevuto a casa un verbale di contestazione per violazione dell'art.142 del C.D.S. Sul verbale si giustifica il mancato fermo nei miei confronti con la seguente dicitura:"...non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari."Vorrei sapere se posso comunque avvalermi, in base al modello di ricorso che ho trovato sul vostro sito, del punto 3 (cit: che è mancato l'immediato fermo................, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze.........) e 4 (cit: che date le premesse l'apparecchiatura operava.......).
Inoltre vorrei saperne di più sul punto 6 (cit: che manca l'unicità.........).
Inoltre vorrei saperne di più sul punto 6 (cit: che manca l'unicità.........).
Risposta ADUC
Il ricorso e' possibile, ma e' sempre il Giudice di Pace a decidere se accoglierlo o meno. La non unicita' significa che il verbale poi notificato puo' non riportare i dati di chi abbia effettivamente stilato il verbale di rilievo, ma solo ed esclusivamente quello di un diverso agente (il quale, puo' comunque comparire -come responsabile del procedimento- a fianco del verbalizzante).
Le modalita' per il ricorso sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Le modalita' per il ricorso sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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