Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 maggio 2006
Domanda 20 maggio 2006
Gent. le Redazione, desidererei ottenere qualche delucidazione circa la validita' delle notifiche eseguite a mezzo invio raccomandata a/r, anche alla luce della sent. Corte Costituzionale n. 346 del 23 settembre 1988 edi recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (a titolo di esempio, Sezione II civile, sentenza 04.04.2006, n. 7815). In particolare mi riferisco ai casi in cui per le sempre piu' pressanti esigenze di lavoro che spesso impediscono, oltre alla presenza a casa, anche il ritiro in posta del piego, o talvolta a causa di carenze gravi e strutturali dei mezzi di trasporto tra frazioni senza ufficio postale e comuni di riferimento, non sia possibile essere a conoscenza dei contenuti di contestazioni o altro. Si ha SEMPRE per notificata tale corrispondenza? Sono state sollevate allo stato, anche tramite le associazioni a difesa dei diritti dei cittadini, questioni di legittimita' costituzionale in tal senso? Si puo', per ovviare alle difficolta', scindere il luogo di residenza dal domicilio presso il quale fare pervenire i plichi, il quale spesso e' maggiormente "gestibile" in orari di ufficio rispetto al luogo di residenza? Ringraziando per l'attenzione, distinti saluti.
Elena, da Milano

Risposta ADUC
La notifica per giacenza postale, come lei gia' sapra' visti i riferimenti che riporta, avviene per decorso del termine di giacenza stante l'invio, da parte delle poste, del secondo avviso tramite raccomandata a/r (cio', appunto, per effetto della sentenza 346/1988). Non ci risultano novita' al riguardo e quindi le uniche deroghe a quanto sopra potrebbero riferirsi solo a vizi di notifica di altra natura. L'indirizzo, inoltre, che viene "pescato" da archivi diversi a seconda dei casi e'-generalmente e di regola- quello di residenza. Non vi ravvediamo niente di strano, considerando che l'utilita' classica della residenza e' proprio questa.
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