Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 gennaio 2001
Domanda 8 gennaio 2001
Subject: chiarimenti
Spett.le associazione
sono un cittadino palermitano, vi scrivo per cercare di capire se tra la selva della burocrazia e’ possibile fare un po' di chiarezza; vi spiego sinteticamente i fatti:
nel 1990 ho acquistato un'immobile di nuova costruzione in cooperativa, al momento della stipula, insieme ai proprietari degli altri alloggi, ci premuravamo di adempiere ai doveri di buoni cittadini; siamo nel 1993, venivano catastati i suddetti immobili e quindi l'ufficio del catasto stesso ci assegnava una rendita catastale similare, sulla scorta di questa tutti i proprietari cominciavamo a pagare la tassa sugli immobili ICI.
Son trascorsi 7 anni, e alla data odierna ci pervengono delle ingiunzioni di pagamento relative agli anni 1993-1994-1995-1996, nelle quali ci si intima il pagamento entro 60 giorni delle differenze dall'ufficio comunale calcolate in base alle rendite catastali aggiornate.
Oltre a notare diverse incongruenze (ma queste sono inezie: indirizzo dell'immobile errato, manca la quota relativa ai box che noi abbiamo regolarmente pagato), a questo punto sorgono spontanee delle domande:
- Nessuna comunicazione e’ dovuta o dall'ufficio del catasto o dagli uffici comunali per la variazione delle rendite catastali?
- Non esiste una legge per cui tutte le sanzioni antecedenti 5 anni dalla data corrente cadono in prescrizione?
- Sono dovuti interessi di mora relativamente a suddetti pagamenti?
- Essendo delle cifre ragguardevoli per una famiglia che vive di stipendio, e’ possibile dilazionare, se dovuti, i pagamenti stessi?
Certo di un vostro interessamento ed una celere risposta, anticipatamente ringrazio, mandandovi un plauso per il lavoro svolto fino ad adesso e con l'auspicio che associazioni come la vostra possa sempre piu’ crescere al fine di tutelare ogni singolo cittadino italiano.

Risposta ADUC
La precedente finanziaria ha stabilito la richiedibilita' dell'ICI fino all'anno 1993: quindi, il debito non e' prescritto.
Nel caso in cui non abbiate ricevuto -da parte del Catasto- la notifica a domicilio della nuova rendita, potete legittimamente contestare la richiesta di pagamento di sanzioni ed interessi: le differenze sono invece dovute, salvo nel caso in cui decidiate di fare opposizione nei confronti di questa rendita attribuita (in Commissione Provinciale Tributaria, entro 60 gg, nel caso in cui aveste la rassicurazione del vostro tecnico di fiducia circa la contestabilita' della rendita -si rendera' in tal caso necessario provvedere contestualmente ad un ricorso parallelo con cui richiedere la sospensione della cartella Ici).
Se -volendo pagare- il Comune dovesse pretendere il pagamento di sanzioni ed interessi, potreste valutare l'opportunita' di ricorrere in Commissione avverso queste richieste.
L'eventuale rateizzazione deve essere concordata con il Comune.
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