Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 gennaio 2001
Domanda 8 gennaio 2001
Gentile Redazione,
sono un giovane praticante avvocato della provincia di Teramo e vi scrivo per chiedervi un parere. Una coppia di coniugi sono titolari da tempo di un c/c bancario cointestato e con firma disgiunta. All'inizio del mese di aprile 2000 i medesimi vengono a conoscenza della mancanza di un assegno dal carnet relativo al suddetto conto corrente e cosi’, a seguito di richiesta alla loro banca di un estratto conto, si accorgono che nel mese di maggio 1999 era rientrato un assegno di L. 1.000.000, proprio il n. XXXXXX, che non era mai stato emesso dai medesimi legittimati. Tale assegno era stato negoziato presso un altro Istituto di Credito ma presentava chiaramente una firma di traenza aporifa. A seguito di cio’ gli stessi provvedevano in data 18.10.2000 ad inviare - tramite un legale - una lettera raccomandata a.r. sia all'Istituto di Credito presso il quale il conto era stato acceso sia alla sede legale dello stesso Istituto, richiedendo il rimborso dell'assegno medesimo atteso che lo stesso era stato pagato senza verificare l'autenticita’ della firma in esso apposta confrontandola con quella depositata dalla titolare al momento dell'accensione del conto corrente.
A tale richiesta la sede legale dell'Istituto in questione rispondeva dichiarando di non poterla prendere in considerazione "in quanto l'Istituto non ha alcuna responsabilita’ nel pagamento dell'appunto, sottoposto alla procedura check truncation, con la quale l'Istituto trassato non ha possibilita’ del controllo della firma di traenza del titolo poiche’ lo stesso rimane custodito negli archivi della banca negoziatrice". Il mio quesito e’ questo: la banca trattaria e’ tenuta al rimborso per il pagamento dell'assegno in questione? La giurisprudenza di merito in materia e’ chiara nel ritenere responsabile la banca trattaria che abbia pagato asssegni bancari con firma di traenza apocrifa, almeno nelle ipotesi in cui (come nel caso in esame) la falsificazione della firma di traenza sia riconoscibile con la comune diligenza (o meglio, con la diligenza dell’"accorto banchiere"). In questo caso, pero’, il problema e’ che l'assegno e’ stato negoziato presso un altro Istituto di Credito, e sottoposto alla procedura della "check truncation". Sussiste anche in questo caso una responsabilita’ della banca traente nei confronti del proprio correntista per il pagamento di assegni con firma di traenza chiaramente apocrifa? In caso contrario, potrebbe allora configurarsi a carico della banca non trattaria, secondo i principi che regolano l'illecito aquiliano, una responsabilita’ risarcitoria verso il correntista, per il danno subito a seguito del pagamento del titolo falsificato, attesa la mancanza di tutta la doverosa prudenza e diligenza sull'accertamento dell'identita’ del portatore del titolo e della autenticita’ della firma di emittenza?

Risposta ADUC
Non ci sembra rispondente a verita' che l'assegno rimanga presso la banca dove e' avvenuta la negoziazione senza ritornare a quella emittente.
Pero', e' pur sempre vero, dal punto di vista della correttezza e del diritto, che anche i suoi clienti non hanno avuto la dovuta diligenza (accorgendosi della sparizione solo un anno dopo): il nostro consiglio, sarebbe di tentare un accordo. Provi anche a chiedere una valutazione all'Ombudsman bancario.
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