Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 maggio 2006
In data 31 ottobre 1999 la CCIAA di Milano dovendo riscuotere un tributo (il diritto annuale della CCIAA dovuto per gli anni 1997 e 1998 da Saturno srl con sede a Milano in via Benedetto Marcello 69) provvedeva a produrre un ruolo in base al quale il Concessionario ESATRI - Esazione Tributi spa - di Milano preparava le cartelle di pagamento e le notificava al contribuente Saturno srl nel mese di novembre 1999 come ruolo che non provvede all'intimazione. A distanza di 7 anni in data 7 aprile 2006 la Saturno srl riceve dall' ESATRI di Milano una RR con la quale la stessa viene informata che e' stato disposto il fermo di beni mobili registrati ad essa e viene intimato il pagamento di somme posto a ruolo nel novembre 1999. Dal momento che l'anno al quale si riferisce il tributo coincide con una revisione sostanziale in materia (DPR 29/9/1973 n.602, DL 31.12.96 n.669 cvt in legge il 2/2/1997 n.30 e che e' rimasto in vigore fino al 30/6/1999, DLGS 27 aprile 2001 n. ro 193 e succ. vi) vi chiediamo se nel caso va applicato il disposto dell'art.20 del Dlgs 472 dove si afferma che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Grazie.
Alfonso, da Napoli
Alfonso, da Napoli
Risposta ADUC
Ci dispiace ma non sappiamo darle una risposta certa, essenzialmente perche' -in quanto associazione di consumatori- non ci occupiamo di questioni inerenti i tributi CCIAA. Possiamo solo dirle, a livello generale, che la prescrizione puo' interrompersi con ogni notifica di atto relativo al tributo. Pertanto un ricorso sarebbe possibile solo se nel corso dei cinque anni non fosse giunta alcuna comunicazione formale.
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