Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 maggio 2006
Spett. Aduc, vorrei sottoporvi un quesito riguardo la garanzia per beni di consumo nuovi, regolamentata dal dlgs. 2/2/2002 nr. 24. Circa un anno e mezzo fa, nell'ambito della promozione Vodafone One, la Vodafone, della quale sono cliente, mi ha regalato (per aver raggiunto una soglia punti) un telefonino Panasonic, che il costruttore garantisce per un anno. Qualche giorno fa il telefonino in questione si e' rotto, apparentemente senza l'intervento di nessuna causa esterna; il Centro Assistenza Panasonic mi ha detto che la garanzia del costruttore e' scaduta e mi ha rimandato al venditore. La Vodafone mi ha detto che il telefonino non e' piu' in garanzia, perche' anche la loro garanzia e' di 1 anno. Ma in base al Decreto Legislativo sopracitato, la garanzia del venditore dovrebbe essere di due anni, e quindi continuare a valere, a prescindere se il telefonino e' stato dato in omaggio o meno; in fin dei conti per ottenere i punti Vodafone One io ho consumato traffico! Cosa ne pensate? Grazie in anticipo per la risposta.
Salvatore, da Milano
Salvatore, da Milano
Risposta ADUC
Lei ha ragionee e il venditore non dice il vero, infatti il codice del consumo clicca qui responsabilizza il VENDITORE per 2 anni per EVENTUALI VIZI ORIGINARI (anche degli accessori), che potrebbe essere anche il suo caso. Poco importa, inoltre, che il telefono sia stato "regalato", valgono le sue tesi. Glielo ricordi al venditore, aggiungendo che la stessa legge presuppone che nei PRIMI SEI MESI dall'acquisto il vizio e' esistente, salva dimostrazione contraria da parte del venditore stesso e in maniera ufficiale. Dopo, ED E' IL SUO CASO, e' lei che deve dimostrare che il problema e' causato da un vizio originario. Se cosi' fosse (cerchi conferma di cio' da un tecnico amico) e se il rivenditore non dovesse sentir ragioni, gli invii una raccomandata A/R di messa in mora clicca qui in cui presenta la sua richiesta di RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O RIMBORSO DEI SOLDI, chiedendo che sia esaudita entro 15 giorni dal ricevimento della stessa raccomandata, minacciando in alternativa le vie legali. Se non dovesse risponderle o lo facesse in modo per lei non esaustivo, si rivolga al giudice di pace (fino a 500 euro si sta in giudizio senza avvocato).
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