Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 maggio 2006
Domanda 5 maggio 2006
Vi scrivo in riferimento alla mia storia di (mancata) assistenza post- vendita di un telefonino cellulare marca SIEMENS che mi e' stato venduto con un grave difetto. Purtroppo siccome era un regalo non ho potuto chiederne la sostituzione entro 7 giorni, perche' e' stato usato per la prima volta circa dieci giorni dopo la vendita. Di questo tipo di garanzia, di cui usufruire entro sette giorni, tra l'altro, io non ero stata in alcun modo avvertita, ne' prima ne' durante ne' dopo l'acquisto. L'ho portato in assistenza il 21 gennaio. Me l'hanno restituito, dopo aver pagato 10 euro (5 al momento di lasciarlo, altri 5 al ritiro) il 23 marzo ed aveva lo stesso identico difetto del giorno dell'acquisto! Non era cambiato assolutamente nulla! l'ho riportato il 24 marzo in assistenza e a tuttologie ancora non e' pronto. I negozianti sono tra l'altro molto scortesi e quasi piccati della mia richiesta di riavere un telefono nuovo oppure i soldi indietro. Come posso farmi valere? Tramite il giudice di pace, vero? E a quale articolo di legge posso appellarmi? Grazie della cortese attenzione, cordiali saluti.

Risposta ADUC
La legge indica un tempo congruo per la riparazione, lasciando quindi alle parti la liberta' di stabilirlo. Se questo non fosse avvenuto, spetta a lei, che reputa per l'appunto che sia trascorso gia' troppo tempo, di farlo. Invii al riparatore una raccomandata A/R di messa in mora in cui intima di consegnarle il bene riparato entro XX giorni, avvertendo che in difetto adira' le vie legali, con beneplacito di spese e danni. In mancanza di risposta per lei positiva le consigliamo di rivolgersi al giudice di pace della sua citta': clicca qui Tenga conto che, avendo consegnato il telefono al centro assistenza del produttore, lei si sta avvalendo della garanzia di quest'ultimo (legga la documentazione in suo possesso). In aggiunta a questa, poteva avvalersi -consegnando il prodotto al negozio- poteva avvalersi della garanzia che il codice del consumo prevede a carico del venditore clicca qui
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