Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 gennaio 2001
ho ricevuto una multa da autovelox di lit 254.900 avvenuta il 24.10.2000 ma notificata solo il 3.01.2001. E' stato annotato sulla dicitura "Non contestato perche’" Il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento e comunque impossibilitato ad essere fermeto in tempi e modi regolamentari come da art.384 Lett.E del regolam.c. D.s.
Mi sembra strano questa cosa perche’ la velocita’ rilevata dall'autovelox era 83 km/h quindi potevo essere benissimo fermata. Vogliate farmi sapere cosa dice art.384 Lett.E del regolam.cds. Grazie.
Mi sembra strano questa cosa perche’ la velocita’ rilevata dall'autovelox era 83 km/h quindi potevo essere benissimo fermata. Vogliate farmi sapere cosa dice art.384 Lett.E del regolam.cds. Grazie.
Risposta ADUC
Art. 384. - Casi di impossibilita’ della contestazione immediata (art. 201 C.s.).
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
Questo e' quanto dice il regolamento, puo' tentare un ricorso, tenendo comunque presente che sara' il giudice a decidere:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
Questo e' quanto dice il regolamento, puo' tentare un ricorso, tenendo comunque presente che sara' il giudice a decidere:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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