Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 aprile 2006
Domanda 19 aprile 2006
Egregia Aduc, sono proprietario di un immobile che ho in fitto. Il mio inquilino mi da molto da penare nel riscuotere il fitto con frequenti ritardi di piu' mensilita'. Vorrei che voi mi deste la giusta interpretazione della clausola posta sul contratto di fitto in materia di mora. Si fa infatti riferimento all' art. 5 della legge n. 392/1978. In tale articolo non ho ben capito se la morosita' scatta dopo 20 gg. di ritardo dal primo mancato pagamento o dopo due mensilita'. Mi dareste chiarimenti in merito? Riporto in basso il testo di tale articolo. Vi ringrazio. Congratulazioni per il vostro sito. Distinti saluti.
Luca, da Napoli
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Art. 5 Inadempimento del conduttore. Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

Risposta ADUC
Se legge attentamente l'articolo trova la risposta. I casi in cui si puo' agire in giudizio per ottenere lo sfratto (e quindi il riconoscimento della risoluzione per inadempimento) sono due: pagamento del canone in ritardo -per piu' di venti giorni- oppure mancato pagamento degli oneri accessori (veda l'art.9 della legge) quanto il loro importo superi due mensilita' di canone. Questi documenti potranno esserle ulteriormente utili: clicca qui clicca qui
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