Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 gennaio 2001
In data odierna (02/01/01) mi e’ stata recapitato un verbale di contestazione di infrazione alle norme del codice della strada avvenuta in data 17/08/00 per mezzo di un Autovelox 104/c2 per avere ecceduto di Km 17 al limite di 50 Km/ora (si dichiara che la contestazione immediata non e’ stata possibile per mancanza dello spazio necessario alla frenata del veicolo stesso, onde provvedere alla redazione del verbale senza grave intralcio e pericolo alla circolazione stradale) (tra l'altro erano le 08.24 mi trovavo a Gelagna Bassa (comune Serravalle di Chienti-Macerata) e non in centro Milano nell'ora di punta!!!). Vorrei conoscere se e’ corretto legalmente parlando, il fatto che la multa sia arrivata dopo 5 mesi c.a (esistono tempi di PRESCRIZIONE)
o se comunque posso appellarmi al fatto che non son stato fermato.
o se comunque posso appellarmi al fatto che non son stato fermato.
Risposta ADUC
Il ricorso per il mancato fermo e' possibile. Sara' poi il Giudice di Pace a valutare sulla ammissibilita' o meno. Il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dall'identificazione del trasgressore. Quindi nel suo caso ci pare sia stata recapitata nel tempo stabilito. Le modalita' sono: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. Pero' il ricorso al prefetto, comporta che se venisse respinto, la multa verrebbe raddoppiata.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. Pero' il ricorso al prefetto, comporta che se venisse respinto, la multa verrebbe raddoppiata.
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