Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 marzo 2006
Qualche giorno fa ho avuto una intensa discussione con un amico responsabile del settore vendita in una filiale di una grossa catena di elettronica; L'argomento era questo: la garanzia di due anni dei prodotti. Sono stati molti i punti di contrasto, e per avvalorare le mie tesi ho cercato una guida specifica presso molti siti dei consumatori, senza un buon risultato, anche qui l'argomento e' toccato molto velocemente per cui provo a chiedere alcune cosucce. Innanzitutto se per i primi 6 mesi il compratore non deve dimostrare alcunche', successivamente e' lui che deve provare il difetto. Secondo questo amico, il venditore non e' assolutamente obbligato a mandare l'oggetto presso un loro centro assistenza e se lo fanno, per pura bonta' a quanto afferma, nel caso l'assistenza non riconosca il difetto il cliente e' obbligato a pagarne il lavoro, mentre il venditore nulla. Io sapevo che invece era tutto a carico del venditore, come funziona effettivamente? Sosteneva anche che nel secondo anno di garanzia, se la stessa non e' del produttore, non manda neanche automaticamente gli oggetti in assistenza, tranne nel caso di grossa insistenza del compratore, sopratutto per beni che tendono a usurarsi come masterizzatori e pc. E' un comportamento corretto dell'azienda? Com'e' possibile che, in caso di acquisto di cellulari, se io mi accorgo dopo 15 minuti totali, (quindi telefonate in entrata piu' quelle in uscita), che il mio nuovo telefonino presenta qualche difetto non ho il diritto ne' al rimborso ne' alla sostituzione immediata ma solamente all'invio nel centro assistenza? E' una pratica legale o devo mettermi fuori questi esercizi commerciali per avvertire che vendono fregature? In caso di oggetti che non funzionano come descritto o richiesto, la restituzione in denaro deve essere immediata o e' una pratica legata al loro "buon cuore", se la merce viene riportata nei tempi stabiliti (7 o 15 giorni?). Di tutte queste domande vorrei una risposta specifica e se possibile con i riferimenti normativi del codice o leggi specifiche molto dettagliate per poter rispondere per le rime sia al mio amico che nel caso di problemi per beni acquistati.
Davide, da Massa Macinaia/Capannori
Davide, da Massa Macinaia/Capannori
Risposta ADUC
Ci sembra strano che non abbia trovato riferimenti normativi per i chiarimenti che ci chiede. La nostra scheda che contiene il link al codice del consumo - stranamente e' una legge comprensibile - e' in home page: clicca qui Le anticipiamo solo che: trascorsi 6 mesi, l'onere di provare che il problema e' causato da vizi originari e' a carico del cliente che dovrebbe effettuarla a sue spese. Quindi il venditore non ha alcun obbligo ad inviarlo al centro assistenza. In questi casi - il venditore non accetta la riparazione - noi consigliamo al cliente di farsi chiedere il conforto di un tecnico amico e, solo se questi dicesse che il vizio originario e' molto probabile, intimare l'intervento al negozio in garanzia tramite una raccomandata a/r di messa in mora. Se non dovesse ancora accettare, occorrera' presentare istanza al giudice di pace, ma -prudentemente - agire solo in CONCILIAZIONE. La regola dei 15 minuti deriva dagli accordi tra venditori e produttori, non riguarda il codice del consumo, che parla di diritto del consumatore a chiedere a sua preferenza la riparazione o la sostituzione, salvo che uno di queste richieste si rivelasse eccessivamente onerosa. In merito ai tempi (di riparazione/sostituzione/rimborso), la legge prevede che siano congrui. Se nulla fosse previsto dagli accordi tra le parti, conviene al consumatore fissarli (tenendo conto del parametro della congruita') tramite una raccomandata a/r di messa in mora.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti