Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 marzo 2006
Egr. sig. /Sig.ra, le scrivo per chiederle un consiglio. Mi e' stata comminata una multa per eccesso di velocita' (andavo a 55 km/h anziche' a 50) usando un apparecchio chiamato TRAFFIPAX SPEEDOPHOT, SENZA LA PRESENZA DELL''OPERATORE DI POLIZIA. Ora, ho letto sul vostro sito la nota del Ministero delle Infrastrutture (prot. n.3610 del 8 novembre 2004), che riporto qui sotto insieme alla circolare M/2413-12/2005 del dipartimento per gli Affari interni. Considerata, una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n.3610 del 8 novembre 2004), in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Treviso cosi' recita: "... si comunica che i rilevatori di velocita' attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge lo agosto 2003, n. 214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature debitamente omologate. Pertanto gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo Ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non e' ancora concluso. " Nota confermata dalla circolare M/2413-12/2005 del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, datata 26 gennaio 2005. A questo punto, volevo chiederle: 1) Vale la pena fare ricorso?
2) Nel modulo presente sul vostro sito c'e' l'intestazione al Giudice di Pace: ci si puo' rivolgere anche al Prefetto utilizzando lo stesso modulo?
3) Se il ricorso viene perduto, e' lecito, come spesso si fa, che l'importo da pagare venga raddoppiato oppure si puo' pretendere di pagare solo l'importo della multa? La ringrazio molto per tutte le informazioni che vorra' fornirmi e porgo cordiali saluti.
Salvatore, da Napoli
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Considerata una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n.3610 del 8 novembre 2004), in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Treviso cosi' recita: "... si comunica che i rilevatori di velocita' attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge lo agosto 2003, n. 214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature debitamente omologate. Pertanto gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo Ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non e' ancora concluso. "Nota confermata dalla circolare M/2413-12/2005 del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, datata 26 gennaio 2005.
2) Nel modulo presente sul vostro sito c'e' l'intestazione al Giudice di Pace: ci si puo' rivolgere anche al Prefetto utilizzando lo stesso modulo?
3) Se il ricorso viene perduto, e' lecito, come spesso si fa, che l'importo da pagare venga raddoppiato oppure si puo' pretendere di pagare solo l'importo della multa? La ringrazio molto per tutte le informazioni che vorra' fornirmi e porgo cordiali saluti.
Salvatore, da Napoli
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Considerata una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n.3610 del 8 novembre 2004), in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Treviso cosi' recita: "... si comunica che i rilevatori di velocita' attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge lo agosto 2003, n. 214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature debitamente omologate. Pertanto gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo Ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non e' ancora concluso. "Nota confermata dalla circolare M/2413-12/2005 del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, datata 26 gennaio 2005.
Risposta ADUC
Non riusciamo a capire dove possa, sul nostro sito, aver letto la nota a cui fa riferimento. Comunque le rispondiamo per punti:
1 - in generale non ne vale la pena, perche' va verificato il caso specifico, a partire non tanto dalla macchinetta utilizzata dagli accertatori, ma dall'esenzione che il prefetto puo' aver concesso per la specifica strada rispetto al fermo immediato.
2 - si', come c'e' scritto nello stesso (vedi le note).
3 - il raddoppio e' lecito in ogni caso, ma e' improbabile dal giudice di pace, mentre e' sicuro dal prefetto.
1 - in generale non ne vale la pena, perche' va verificato il caso specifico, a partire non tanto dalla macchinetta utilizzata dagli accertatori, ma dall'esenzione che il prefetto puo' aver concesso per la specifica strada rispetto al fermo immediato.
2 - si', come c'e' scritto nello stesso (vedi le note).
3 - il raddoppio e' lecito in ogni caso, ma e' improbabile dal giudice di pace, mentre e' sicuro dal prefetto.
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