Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 dicembre 2000
Nel 1998 ho ricevuto in regalo un abbonamento annuale "Full Internet" proposto da Telecom Italia Net, e denominato "TIN e Lode".
Si trattava, infatti, di una particolare offerta riservata agli studenti.
Io stessa ho compilato il modulo di richiesta abbonamento annuale con i miei dati personali e quelli relativi al corso di studi..
Nel 1999 mi è stata inviata dalla TIN.IT una fattura assieme ad un modulo di conto corrente postale, che indicavano l'addebito di una somma corrispondente a lire 210 000 che io avrei dovuto versare a loro favore in virtù del mio abbonamento.
Sorpresa dalla richiesta telefonai al numero verde indicato nella lettera di accompagnamento della fattura e del relativo bollettino, chiedendo spiegazioni all'addetto di turno.
In quell'occasione scoprii che quell'importo mi era stato addebitato in virtù del rinnovo tacito del contratto di abbonamento che io non avevo provveduto a disdire.
Il problema sorge appunto nel contratto di abbonamento che io non ho mai sottoscritto e inviato alla telecom (come ho tentato inutilmente di spiegare loro via E-MAIL).
Infatti, non mi ero avveduta della sua presenza nel plico consegnato dal venditore, insieme ai diversi opuscoli, al dischetto di installazione e alla lettera di accompagnamento che, elencando il contenuto della busta, non lo menzionava neanche.
Una volta presa visione del documento segnalatomi dall'operatore telecom, mi accorsi che la richiesta di attivazione (quella compilata presso il rivenditore), secondo l'articolo 5 del contratto permetteva l'eventuale accesso in via preventiva al servizio, ma qualora il cliente "non provveda, entro 30 giorni dall'attivazione, a far pervenire a Telecom Italia S.p.a. il presente accordo debitamente sottoscritto e corredato della documentazione richiesta, Telecom Italia S.p.a. avrà il diritto di sospendere con effetto immediato, la prosecuzione del servizio".
Era dunque questa la regola proposta dalla telecom per accertarsi che i suoi clienti avessero chiaro il regolamento che disciplina il rapporto utente _ tin-it in questo servizio.
Non rimaneva, dunque, che la telecom agisse coerentemente alle regole da lei stessa proposte, esercitando"il diritto di sospendere con effetto immediato la prosecuzione del servizio"che lei stessa si era arrogato. Perché non l' ha fatto? Non ha rispettato l'art.5 del contratto?
Ma i motivi della mia "sorpresa" per il comportamento tenuto dalla Telecom Italia S.p.a. nei miei confronti non sono finiti.
Infatti, sul retro del contratto (anch'esso da sottoscrivere) leggo:
"CANONE ANNUO PER LE PRIME CINQUE ANNUALITA' £. 149 000 + IVA......
..... ALLO SCADERE DELLA QUINTA ANNUALITA', VERRANNO APPLICATE LE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE RISULTERANNO OFFERTE NEL LISTINO TELECOM ITALIA NET ".
Se invece leggo l'articolo 6 del contratto scopro che:
"Telecom Italia S.p.a. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell'abbonamento dandone comunicazione on line. Tali variazioni avranno efficacia al momento del rinnovo dell'abbonamento, il cliente ha in ogni caso la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sarà comunicata".
Sottoscrivendo il contratto avrei dovuto accettato entrambe le regole, ma non riesco proprio ad attribuire ad esse un significato univoco! A me pare una proposta davvero poco chiara!
Vorrei anche capire quale significato attribuire alla frase" Telecom Italia S.p.a. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell'abbonamento dandone comunicazione on line"?
Visto che per accettare la disdetta la Telecom Italia S.p.a. esige una lettera raccomandata A.R. da parte dei suoi clienti, mi immagino che un minimo di coerenza imponesse alla telecom di comunicare ai suoi utenti le variazioni di prezzo attraverso la posta ordinaria o per lo meno attraverso una e-mail, ma così non è stato, almeno nel mio caso. L'unica comunicazione che hanno ritenuto opportuno farmi pervenire attraverso una lettera raccomandata A.R. conteneva un'ingiunzione di pagamento.
Se loro non sono obbligati ad inviare la raccomandata per comunicare all'abbonato la modificazione del prezzo, mentre l'abbonato è obbligato a comunicare attraverso raccomandate A.R. non c'è una sproporzione tra il comportamento richiesto a quest'ultimo e quello che deve osservare la Telecom Italia S.p.a. nei suoi confronti?
Come altro dovrei interpretare la frase? Una visita quotidiana forzata sul sito TIN-IT impegnati nella meticolosa ricerca dell'avviso tra pubblicità e comunicazioni varie? Sarebbe facile una svista o una impossibilità da parte dell'utente di consultare il sito o di usare il computer. Ma non penso proprio che la telecom faccia affidamento su queste eventualità.
Resta comunque il fatto che non sono mai stata informata di una variazione del costo dell'abbonamento.
A metà dicembre 2000 ho ricevuto una ulteriore comunicazione scritta dalle Telecom Italia S.p.a, questa volta, come ho già avuto modo di sottolineare, attraverso una lettera raccomandata A.R. contenente un sollecito di pagamento.
In essa leggo: "... La informiamo, inoltre, che trascorsi inutilmente 15 giorni dalla ricezione della presente, il contratto sarà considerato risolto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e saremo costretti, nostro malgrado, a promuovere idonee azioni di recupero del credito tramite istituti specializzati o azioni legali con conseguenti aggravi di spese a suo carico".
qual è il contratto che Telecom Italia S.p.a. considererebbe risolto nel caso io non paghi? Da chi è stato sottoscritto?
Certamente non da me, visto che sono ancora in possesso di entrambe le copie de contratto: sia la copia per l'abbonato, che la copia per telecom.
In altre parole: non ho mai sottoscritto contratti con la Telecom Italia S.p.a., e mai ne stipulerò in futuro, dopo quest'esperienza.
Ho telefonato ancora una volta al numero verde telecom e l'addetto di turno mi ha ribadito che c'è un contratto on line che si approva al momento dell'installazione del dischetto che da accesso ad internet.
Inutile replicargli che io non mi sono occupata dell'installazione, dunque non ho sottoscritto alcun contratto on line, né presumo che lo potesse fare alcuno a mio nome, e preciso che non lo ha fatto nemmeno colui che ha provveduto a tale installazione nel mio computer.
Inutile chiedergli cosa ci facesse nella busta consegnata dal rivenditore il contratto stampato su supporto cartaceo da inviare debitamente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta a Telecom Italia S.p.a entro 30 giorni dall'attivazione, per non incorrere nella sospensione del servizio, come si legge nell'articolo 5 dello stesso documento, dal momento che alla telecom bastava un contratto on line!
Alla mia richiesta di poter avere copia del contratto ottengo la risposta che non è possibile inviarmelo nè via e-mail né via posta ordinaria.
Perché? E', o meglio, sarebbe un documento che mi riguarda, posso pretenderlo? In che modo?
Che validità avrebbe un contratto on line che chiunque potrebbe compilare servendosi dei dati inseriti da me nella richiesta di abbonamento?
Da notare: sia la fattura che i bollettini di pagamento sono intestati a Manuela Lisci, il mio nome esatto è Emanuela Lisci, un errore che non avrebbero commesso se avessero avuto un contratto compilato da me.
Come posso difendermi da tutto questo?
Si trattava, infatti, di una particolare offerta riservata agli studenti.
Io stessa ho compilato il modulo di richiesta abbonamento annuale con i miei dati personali e quelli relativi al corso di studi..
Nel 1999 mi è stata inviata dalla TIN.IT una fattura assieme ad un modulo di conto corrente postale, che indicavano l'addebito di una somma corrispondente a lire 210 000 che io avrei dovuto versare a loro favore in virtù del mio abbonamento.
Sorpresa dalla richiesta telefonai al numero verde indicato nella lettera di accompagnamento della fattura e del relativo bollettino, chiedendo spiegazioni all'addetto di turno.
In quell'occasione scoprii che quell'importo mi era stato addebitato in virtù del rinnovo tacito del contratto di abbonamento che io non avevo provveduto a disdire.
Il problema sorge appunto nel contratto di abbonamento che io non ho mai sottoscritto e inviato alla telecom (come ho tentato inutilmente di spiegare loro via E-MAIL).
Infatti, non mi ero avveduta della sua presenza nel plico consegnato dal venditore, insieme ai diversi opuscoli, al dischetto di installazione e alla lettera di accompagnamento che, elencando il contenuto della busta, non lo menzionava neanche.
Una volta presa visione del documento segnalatomi dall'operatore telecom, mi accorsi che la richiesta di attivazione (quella compilata presso il rivenditore), secondo l'articolo 5 del contratto permetteva l'eventuale accesso in via preventiva al servizio, ma qualora il cliente "non provveda, entro 30 giorni dall'attivazione, a far pervenire a Telecom Italia S.p.a. il presente accordo debitamente sottoscritto e corredato della documentazione richiesta, Telecom Italia S.p.a. avrà il diritto di sospendere con effetto immediato, la prosecuzione del servizio".
Era dunque questa la regola proposta dalla telecom per accertarsi che i suoi clienti avessero chiaro il regolamento che disciplina il rapporto utente _ tin-it in questo servizio.
Non rimaneva, dunque, che la telecom agisse coerentemente alle regole da lei stessa proposte, esercitando"il diritto di sospendere con effetto immediato la prosecuzione del servizio"che lei stessa si era arrogato. Perché non l' ha fatto? Non ha rispettato l'art.5 del contratto?
Ma i motivi della mia "sorpresa" per il comportamento tenuto dalla Telecom Italia S.p.a. nei miei confronti non sono finiti.
Infatti, sul retro del contratto (anch'esso da sottoscrivere) leggo:
"CANONE ANNUO PER LE PRIME CINQUE ANNUALITA' £. 149 000 + IVA......
..... ALLO SCADERE DELLA QUINTA ANNUALITA', VERRANNO APPLICATE LE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE RISULTERANNO OFFERTE NEL LISTINO TELECOM ITALIA NET ".
Se invece leggo l'articolo 6 del contratto scopro che:
"Telecom Italia S.p.a. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell'abbonamento dandone comunicazione on line. Tali variazioni avranno efficacia al momento del rinnovo dell'abbonamento, il cliente ha in ogni caso la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione sarà comunicata".
Sottoscrivendo il contratto avrei dovuto accettato entrambe le regole, ma non riesco proprio ad attribuire ad esse un significato univoco! A me pare una proposta davvero poco chiara!
Vorrei anche capire quale significato attribuire alla frase" Telecom Italia S.p.a. si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell'abbonamento dandone comunicazione on line"?
Visto che per accettare la disdetta la Telecom Italia S.p.a. esige una lettera raccomandata A.R. da parte dei suoi clienti, mi immagino che un minimo di coerenza imponesse alla telecom di comunicare ai suoi utenti le variazioni di prezzo attraverso la posta ordinaria o per lo meno attraverso una e-mail, ma così non è stato, almeno nel mio caso. L'unica comunicazione che hanno ritenuto opportuno farmi pervenire attraverso una lettera raccomandata A.R. conteneva un'ingiunzione di pagamento.
Se loro non sono obbligati ad inviare la raccomandata per comunicare all'abbonato la modificazione del prezzo, mentre l'abbonato è obbligato a comunicare attraverso raccomandate A.R. non c'è una sproporzione tra il comportamento richiesto a quest'ultimo e quello che deve osservare la Telecom Italia S.p.a. nei suoi confronti?
Come altro dovrei interpretare la frase? Una visita quotidiana forzata sul sito TIN-IT impegnati nella meticolosa ricerca dell'avviso tra pubblicità e comunicazioni varie? Sarebbe facile una svista o una impossibilità da parte dell'utente di consultare il sito o di usare il computer. Ma non penso proprio che la telecom faccia affidamento su queste eventualità.
Resta comunque il fatto che non sono mai stata informata di una variazione del costo dell'abbonamento.
A metà dicembre 2000 ho ricevuto una ulteriore comunicazione scritta dalle Telecom Italia S.p.a, questa volta, come ho già avuto modo di sottolineare, attraverso una lettera raccomandata A.R. contenente un sollecito di pagamento.
In essa leggo: "... La informiamo, inoltre, che trascorsi inutilmente 15 giorni dalla ricezione della presente, il contratto sarà considerato risolto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e saremo costretti, nostro malgrado, a promuovere idonee azioni di recupero del credito tramite istituti specializzati o azioni legali con conseguenti aggravi di spese a suo carico".
qual è il contratto che Telecom Italia S.p.a. considererebbe risolto nel caso io non paghi? Da chi è stato sottoscritto?
Certamente non da me, visto che sono ancora in possesso di entrambe le copie de contratto: sia la copia per l'abbonato, che la copia per telecom.
In altre parole: non ho mai sottoscritto contratti con la Telecom Italia S.p.a., e mai ne stipulerò in futuro, dopo quest'esperienza.
Ho telefonato ancora una volta al numero verde telecom e l'addetto di turno mi ha ribadito che c'è un contratto on line che si approva al momento dell'installazione del dischetto che da accesso ad internet.
Inutile replicargli che io non mi sono occupata dell'installazione, dunque non ho sottoscritto alcun contratto on line, né presumo che lo potesse fare alcuno a mio nome, e preciso che non lo ha fatto nemmeno colui che ha provveduto a tale installazione nel mio computer.
Inutile chiedergli cosa ci facesse nella busta consegnata dal rivenditore il contratto stampato su supporto cartaceo da inviare debitamente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta a Telecom Italia S.p.a entro 30 giorni dall'attivazione, per non incorrere nella sospensione del servizio, come si legge nell'articolo 5 dello stesso documento, dal momento che alla telecom bastava un contratto on line!
Alla mia richiesta di poter avere copia del contratto ottengo la risposta che non è possibile inviarmelo nè via e-mail né via posta ordinaria.
Perché? E', o meglio, sarebbe un documento che mi riguarda, posso pretenderlo? In che modo?
Che validità avrebbe un contratto on line che chiunque potrebbe compilare servendosi dei dati inseriti da me nella richiesta di abbonamento?
Da notare: sia la fattura che i bollettini di pagamento sono intestati a Manuela Lisci, il mio nome esatto è Emanuela Lisci, un errore che non avrebbero commesso se avessero avuto un contratto compilato da me.
Come posso difendermi da tutto questo?
Risposta ADUC
Poter esercitare il diritto non vuol dire essere obbligati a farlo: questa e' una questione di verbi, piu' che di diritto. Inoltre, resta il fatto che e' pericoloso non leggere i contratti che regolano i rapporti (anche se non e' regolato da un atto cartaceo, il servizio era comunque attivo e regolato da un contratto).
Cio' premesso, lei e' fortunata: non avendo sottoscritto l'abbonamento cartaceo, nel caso in cui non avesse piu' utilizzato il servizio passato l'anno di scadenza (neppure una volta!), ha il diritto di contestare la legittimita' della clausola che prevede il rinnovo automatico, specificando che tale clausola, essendo onerosa, per poter essere applicata necessita di una sottoscrizione esplicita.
Se invece il servizio fosse stato utilizzato, cio' costituisce accettazione dello stesso.
Nel caso non avesse sottoscritto lei il servizio, potra' contestare la richiesta, dimostrando quanto sostiene (trattandosi di servizi via telefono e' assai piu' facile) e chiedendo anche il rimborso dei danni.
Provveda dunque ad inviare la sua raccomandata A/R riportando quanto sopra detto in tema di clausole onerose. Non la prenda sottogamba, gli scriva: il rinnovo tacito e' perfettamente legittimo, se accettato. Lei dunque deve dimostrare -a fronte di una specifica richiesta diretta- la sua non accettazione.
Cio' premesso, lei e' fortunata: non avendo sottoscritto l'abbonamento cartaceo, nel caso in cui non avesse piu' utilizzato il servizio passato l'anno di scadenza (neppure una volta!), ha il diritto di contestare la legittimita' della clausola che prevede il rinnovo automatico, specificando che tale clausola, essendo onerosa, per poter essere applicata necessita di una sottoscrizione esplicita.
Se invece il servizio fosse stato utilizzato, cio' costituisce accettazione dello stesso.
Nel caso non avesse sottoscritto lei il servizio, potra' contestare la richiesta, dimostrando quanto sostiene (trattandosi di servizi via telefono e' assai piu' facile) e chiedendo anche il rimborso dei danni.
Provveda dunque ad inviare la sua raccomandata A/R riportando quanto sopra detto in tema di clausole onerose. Non la prenda sottogamba, gli scriva: il rinnovo tacito e' perfettamente legittimo, se accettato. Lei dunque deve dimostrare -a fronte di una specifica richiesta diretta- la sua non accettazione.
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