Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 dicembre 2000
Vorrei sapere se in ipotesi di condominio non formato (costituito da tre famiglie parenti tra loro) l'assemblea ordinaria possa essere considerata nulla, qualora un terzo dei condomini non vi abbia partecipato?
La delibera assembleare potrebbe essere impugnata qualora il condomino costituente 1/3 volontariamente non vi abbia partecipato al fine di impedire lavori di urgenza per il rifacimento del tetto?
E' possibile in ogni caso iniziare i suddetti lavori?
In caso in cui il condomino dissenziente ne impedisse l'inizio o l'eventuale proseguimento, quali sono i provvedimenti da adottare nei suoi confronti?
La ringrazio e Le porgo
La delibera assembleare potrebbe essere impugnata qualora il condomino costituente 1/3 volontariamente non vi abbia partecipato al fine di impedire lavori di urgenza per il rifacimento del tetto?
E' possibile in ogni caso iniziare i suddetti lavori?
In caso in cui il condomino dissenziente ne impedisse l'inizio o l'eventuale proseguimento, quali sono i provvedimenti da adottare nei suoi confronti?
La ringrazio e Le porgo
Risposta ADUC
Le suggeriamo di leggersi la scheda sul Condominio Minimo (reperibile in Archivio Schede de La Scheda Pratica), dove e' indicata la chiave di lettura da dare a questo tipo di situazioni.
Ad ogni modo, se 2 condomini su tre erano presenti, e se due terzi del condominio hanno formato l'assemblea, ci sembra non ci sia ostacolo alla regolarita' dell'assemblea e della decisione, non vedendo come possano esservi dubbi sulla legittimita' della delibera e della conseguente esecuzione dei lavori. Ne' si vede come il condomino potrebbe impedirvi di eseguire i lavori deliberati, salvo facendo opposizione entro 30 gg davanti al giudice, avverso la decisione dell'assemblea.
Ad ogni modo, se 2 condomini su tre erano presenti, e se due terzi del condominio hanno formato l'assemblea, ci sembra non ci sia ostacolo alla regolarita' dell'assemblea e della decisione, non vedendo come possano esservi dubbi sulla legittimita' della delibera e della conseguente esecuzione dei lavori. Ne' si vede come il condomino potrebbe impedirvi di eseguire i lavori deliberati, salvo facendo opposizione entro 30 gg davanti al giudice, avverso la decisione dell'assemblea.
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