Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 marzo 2006
Il giudice di pace di Grumello del Monte ha respinto in data 21/02/06 mio ricorso per multa superamento limite velocita' di 33 Km/H sui 50 previsti, nonostante non vi siano cartelli appositi la strada sia un tratto di Appia provinciale che nel comune confinante consente velocita' di 70 km/h con adeguati cartelli e che la rilevazione sia stata con cannocchiale manuale. Ad ogni modo non sapevo che la convocazione all'udienza non dovesse essere comunicata al ricorrente il quale sarebbe tenuto ad informarsi di volta in volta presso gli uffici (sarebbe bene dal vs. utile sito informare gli utenti che si premurino). Vorrei sapere se sono possibili ricorsi di 2° grado alla sentenza del giudice di pace e cosa comporta, considerato che dall'udienza mi sono consentiti 30 giorni e che tramite lettera della Vigilanza comunale ho conosciuto solo in data 28/02/06. Allego copia del ricorso: Il. mo sig. Giudice di Pace, il sottoscritto Alfredo, residente a Ranica (BG) per gli effetti del presente atto domiciliato in Ranica presso lo stesso indirizzo propone ricorso contro il verbale di violazione n. 265, del 14/04/2005, redatto dalla Polizia municipale di Carobbio degli Angeli, nella sua qualita' di trasgressore (o obbligato in solido ex art 196 Dlgs. 285/1992) Narrativa in fatto alla guida del veicolo Fiat Croma BG 958382 in direzione di marcia da Carobbio degli Angeli verso Chiuduno, venivo fermato per riscontro velocita' all'altezza del semaforo sulla strada provinciale 91 in localita' variante Cicola per controllo con apparecchiatura manovrata manualmente dall'addetto Sig. Vigile (per quanto decifrabile dal verbale) contestandomi il superamento del limite dei 50 km orari per 33 km/ora. Motivi del ricorso precisando che al momento ritenendo di non aver visto il segnale apposito di limite velocita' e senza conoscere le caratteristiche del sistema di rilevazione ho soprasseduto alle contestazioni, dopo ulteriori sopralluoghi in loco motivo a mio discapito che il sistema di rilevazione e' affidato solo alla perizia manuale del rilevatore e che l'indicazione della velocita' non risulta dimostrata da un riscontro ineluttabilmente legato al veicolo rilevato, tante' che come all'opposto della scorretta predeterminazione stesa sul verbale proforma in quel momento viaggiavo in condizioni di traffico ben presente (come in tutti i giorni al medesimo orario) e tanto piu' che avevo alle spalle un camion col quale si poteva comporre una distanza diversa per la variabilita' di spostamento manuale del rilevatore manovrato a mano con elevata possibilita' di incorrere in facili errori anche meno che millimetrici di puntamento. Come si puo' notare dalla sezione stradale ad ampie corsie che consente agevoli superamenti in entrambe le direzioni e dotata di larghe banchine laterali, con massima visibilita' ai lati su parcheggi di insediamenti produttivi quindi con accessi ad agevole controllo di eventuali immissione di vetture, non vi sono elementi per giustificare il ridotto limite orario a 50 km/ora. Infatti non ho riscontrato cartelli nel tratto da me percorso in localita' Carobbio degli Angeli per alcuni chilometri salvo una numerosa serie di cartellonistica pubblicitaria, mentre nel tratto successivo in localita' Chiuduno sono presenti anche in curva segnali stradali col limite di 70 km/h. Pertanto e' evidente seppur si potesse presumere, non so per quale giustificabile motivo, il limite di 50 km/h che detto limite sia volutamente reso misconosciuto all'utente per potere di volta in volta raccogliere comodamente sanzioni stradali da parte del Corpo di Polizia Locale, che in tale contesto pare agisca solo con intento repressivo escludendo ogni elemento di sufficiente indicazione preventiva al controllo e alla dovuta fluidita' del traffico lavorativo, giacche' data la conformazione pianeggiante e rettilinea a 50 km/h si creerebbero lunghissime code vista l'impossibilita' effettiva che vi siano veicoli che non vadano oltre detto limite e pertanto non superabili sebbene su strada ampia come quattro corsie appositamente eseguita per consentire la piu' facile e sicura sorpassabilita' che richiede necessariamente una velocita' maggiore ai 50 km/h. Per gli esposti motivi il sottoscritto ricorrente chiede che l'Ill. mo Giudice adito voglia disporre l'annullamento del verbale di violazione impugnato. Nel contempo il sottoscritto chiede di verificare che il patrimonio stradale in oggetto sia adeguatamente reso fruibile ai contribuenti sia per come realizzato che gestito e sorvegliato. Si dichiara che il presente atto e' esente da ogni imposta e tassa.
Alfredo, da Ranica/Bergamo
Alfredo, da Ranica/Bergamo
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