Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 febbraio 2006
Spett.le Aduc, il quesito e' il seguente: nell'appartamento di proprieta' esclusiva posto al pianoterra di un condominio si e' aperta una fessura nell'intonaco e anche nel muro retrostante. I Vigili del Fuoco intervenuti non hanno rilevato problemi strutturali, ma ipotizzano che la causa sia riconducibile alle vibrazioni dell'ascensore. L'evento e' successo dopo 7 anni dalla fine costruzione dell'edificio. Nell'assemblea condominiale ordinaria l'amministratore ha posto il problema indicato; erano presenti 11 condomini su 30 con 360 millesimi di proprieta' in totale. L'assemblea ha deciso che il problema deve essere risolto a spese del condominio, ma esattamente a carico dei condomini della scala dove e' sito l'appartamento. Chiedo:
1) e' corretto che sia il condominio (nella fattispecie, la scala) a pagare l'intervento di ripristino della parete dell'appartamento indicato? Oppure il condomino doveva intentare causa al costruttore, anche se non si tratta di problema alle strutture?
2) poiche' l'amministratore, nel verbale di assemblea, ipotizza che le cause del problema siano legate alle vibrazioni, quindi non ci sono prove certe, come mi posso opporre al pagamento della spesa di ripristino? Chi mi assicura che il problema non sia legato a modifiche murarie effettuate dal condomino? o che il problema si potrebbe riproporre anche agli altri appartamenti?
3) l'amministratore, nel verbale, dichiara che manca il numero legale per deliberare e rimanda al principio del silenzio/assenso per cui se entro 30 giorni nessuno obietta, la delibera si intende valida. Esiste quindi anche un principio di silenzio/assenso nelle delibere condominiali?
4) nel verbale si cita il nome di un condomino che avrebbe espresso parere sfavorevole alla delibera. Ma il condomino non era presente nella lista dei partecipanti all'assemblea. Si puo' impugnare la delibera in base a questo fatto oppure e' inutile? Vi ringrazio della vostra attenzione e buon lavoro.
1) e' corretto che sia il condominio (nella fattispecie, la scala) a pagare l'intervento di ripristino della parete dell'appartamento indicato? Oppure il condomino doveva intentare causa al costruttore, anche se non si tratta di problema alle strutture?
2) poiche' l'amministratore, nel verbale di assemblea, ipotizza che le cause del problema siano legate alle vibrazioni, quindi non ci sono prove certe, come mi posso opporre al pagamento della spesa di ripristino? Chi mi assicura che il problema non sia legato a modifiche murarie effettuate dal condomino? o che il problema si potrebbe riproporre anche agli altri appartamenti?
3) l'amministratore, nel verbale, dichiara che manca il numero legale per deliberare e rimanda al principio del silenzio/assenso per cui se entro 30 giorni nessuno obietta, la delibera si intende valida. Esiste quindi anche un principio di silenzio/assenso nelle delibere condominiali?
4) nel verbale si cita il nome di un condomino che avrebbe espresso parere sfavorevole alla delibera. Ma il condomino non era presente nella lista dei partecipanti all'assemblea. Si puo' impugnare la delibera in base a questo fatto oppure e' inutile? Vi ringrazio della vostra attenzione e buon lavoro.
Risposta ADUC
1 - appunto, come dice lei, e' un problema strutturale o no? Occorrerebbe un perito che lo stabilisca, e in base a questo ci si potrebbe rivalere nei confronti del costruttore (garanzia decennale art.1669 cc).
2 - a quanto asserito dal condominio lei puo' replicare con una perizia tecnica che dimostri il contrario.
3 - non e' tanto un principio di silenzio/assenso, ma forse l'urgenza dell'intervento. Su questo, comunque, la decisione potrebbe essere impugnata mettendo in mora l'amministratore ed, eventualmente, facendo intervenire un giudice di pace, sempre meglio se confortati da una perizia che contesti l'urgenza e quindi la necessita' di una decisione del condominio nelle forme abituali:
clicca qui
4 - si', si puo' impugnare e anche in modo "pesante", in quanto si tratterebbe di un falso.
2 - a quanto asserito dal condominio lei puo' replicare con una perizia tecnica che dimostri il contrario.
3 - non e' tanto un principio di silenzio/assenso, ma forse l'urgenza dell'intervento. Su questo, comunque, la decisione potrebbe essere impugnata mettendo in mora l'amministratore ed, eventualmente, facendo intervenire un giudice di pace, sempre meglio se confortati da una perizia che contesti l'urgenza e quindi la necessita' di una decisione del condominio nelle forme abituali:
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4 - si', si puo' impugnare e anche in modo "pesante", in quanto si tratterebbe di un falso.
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