Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 dicembre 2000
Domanda 27 dicembre 2000
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Tipo_Form............. CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto un verbale di contestazione per superati limiti di velocita’ rilevati con Velomatic 512; la contestazione non mi e’ stata contestata con la seguente motivazione: "La violazione non e’ stata contestata immediatamente in quanto l'apparecchiatura di rilevamento ha consentito la determinazione dell'illecito da parte dell'unico Agente addetto al servizio, quando il veicolo oggetto di rilievo, lanciato ad elevata velocita’ (78 Km. ora) ed in condizione di traffico che ne impediva il fermo (ero su una strada provinciale alle ore 9.37 del mattino), era ormai distante dal punto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. L'apparecchiatura e’ stata gestita direttamente e nella totale disponibilita’ degli organi di Polizia Municipale.
Inoltre nella notificazione che mi e’ stata inviata per posta raccomandata, non e’ posta la firma dell'accertatore ma solamente il suo nome stampato.
Attendo informazioni sull'opportunita’ o meno di fare ricorso al Giudice di Pace (La raccomandata e’ stata spedita il 16/12/00.
Nel ringraziarvi porgo i miei piu’ cordiali saluti e auguri di Buon Natale e Buon Anno 2001.

Risposta ADUC
Non garantiamo l'accoglimento da parte del giudice, tuttavia la contestazione e' legittima:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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