Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 settembre 1999
Domanda 17 settembre 1999
A seguito di un recesso (entro i 10 gg. previsti) ad un contratto di multiproprieta’ ai sensi del D.lgs n°427/98, mi sono stati richieste £. 2.500.000 come rimborso spese cosi’ suddivise:
- £. 2.300.000 per aver usufruito del diritto di opzione renedendo l'immobile in multiproprieta’ indisponibile per 10 gg.
- £. 200.000 per diritti di segreteria
E' giusto che io paghi queste somme?
Esistono sentenze in merito?
Quali sono le spese che devo effettivamente rimborsare?

Risposta ADUC
Paghi le 200.000 lire perche' possono farle passare per spese essenziali (tutelate dalla legge). Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 427/98 pero', non e' possibile far subire al consumatore la richiesta di pagamento di spese le quali non fossero eseguibili solo nel periodo dei 10 giorni. Le 200000 possono essere giustificabili come spese di servizio, ma non possono chiedere i 2 milioni e 300000, la ditta non puo’ caricare il cliente -nei 10 giorni in cui e' possibile il recesso- di tutte le spese rimandabili. Invii una raccomandata A/R di contestazione, in cui fa presente che il citato decreto non consente alla ditta di richiedere altro che le spese vive essenziali e dimostrabili, rendendo inammissibili ulteriori richieste. La pretesa di considerare indisponibile per 10 gg l'immobile e' totalmente improponibile e comunque l'onere relativo ad azioni decise dalla societa' in dispregio della garanzia fornita dalla legge e' a loro carico. Scriva anche che se dovessero insistere chiedera’ il rimborso per danni.
Art. 5. Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui e' fatta menzione nello stesso, purche' si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. (QUESTA FRASE E' BASILARE).
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1), h), i), ed all'articolo 3, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), l'acquirente puo' recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2 ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa' puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
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