Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 febbraio 2006
Ho visto su internet un tour di 20 giorni in africa con un numero minimo di 10 persone. Leggendo le condizioni sull'articolo 8 sull'annullamento del viaggio anche in caso di non raggiungimento minimo viene rimborsato il doppio ma solo da causa maggiore o fortuito. Io non capisco che significa. Mi potete spiegare bene voi. Le condizioni generali li potete trovare facilmente su internet cercando' condizioni generali phone andgo' su google. Vi chiedo questa domanda perche' mi pare strano che il pacchetto costa 4000 euro e mi rimborsano 8000 se non superano il minimo di persone. Ci perderebbero giusto. Rispondetemi voi visto che la ditta in questione non mi risponde via e-mail.
Salvo, da Paleon
Salvo, da Paleon
Risposta ADUC
Le consigliamo una lettura piu' attenta, a noi e' chiaro che il doppio di quanto versato sara' dovuto dall'organizzatore, solo per casi diversi da quelli indicati al primo paragrafo del punto 8 del contratto: 8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di ottenere unicamente il rimborso della somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe, in pari data, debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. clicca qui
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