Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 febbraio 2006
Domanda 3 febbraio 2006
Buona giornata, avrei bisogno di alcune delucidazioni sulla durata e le modalita' della garanzia sui beni acquistati presso i vostri ipermercati: ho infatti acquistato presso il Carrefour di Torino di C. so Monte Cucco un televisore che, ovviamente, si e' guastato un anno e 10 giorni dopo l'acquisto: avendo visto un po' ovunque che la garanzia e' di 2 anni ho subito contattato il centro assistenza Philips di Torino che pero' mi ha precisato che la garanzia di 2 anni e' a carico non del produttore ma bensi' del rivenditore; ho quindi contattato il Carrefour telefonicamente e qui un vostro addetto se ne e' uscito con la genialata che la garanzia di 2 anni vale solo se il prodotto si rompe nei *primi sei mesi*: secondo lui solo in questo caso la garanzia si estenderebbe a 2 anni e quindi nel caso concreto non avrei diritto alla riparazione in garanzia; spero che questa sia solo l'opinione di un vostro dipendente un po' fantasioso e disinformato (leggasi ignorante della normativa d. lgs.24 del 2002) e non sia invece indice di una vostra strategia diretta a scoraggiare il consumatore dal richiedere la garanzia stessa: il sopraccitato d. lgs. del 2002 prevede infatti inequivocabilmente la garanzia di 2 anni: parla di guasto nei primi sei mesi solo per stabilire una presunzione di legge di difetto ab origine del bene acquistato non certo per escludere la garanzia per danni che si verifichino oltre tale termine: senno' questa modifica legislativa avrebbe l'effetto paradossale di dimezzare il termine della garanzia invece di raddoppiarlo! Resto in attesa di vostri chiarimenti in merito grazie anticipatamente.
Vittorio
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gentile cliente abbiamo ricevuto la Sua mail e La ringraziamo per il tempo che ci ha voluto dedicare. Venendo alla Sua segnalazione, teniamo a precisare che la garanzia del venditore (art. 1519/ bis e seguenti del codice civile) si intende per vizi occulti ed originari del prodotto e non per cattivo o non idoneo funzionamento del prodotto come la garanzia del produttore (gia' oggi per molti prodotti di 24 mesi, secondo le indicazioni dei produttori). Il summenzionato articolo porta la garanzia del venditore a 24 mesi suddividendo l'onere della prova del vizio originario in due periodi: 0-6 mesi a carico del venditore *6-24 mesi a carico del cliente, che deve dimostrare che il vizio fosse esistente fin dall'acquisto, per dimostrare questo il cliente deve presentare una certificazione rilasciata dal centro assistenza definita "di vizio originario", con la quale potremmo intervenire per la sostituzione o la riparazione a nostro carico, come previsto dalla legge. L'indicazione fornita dal punto vendita non e' del tutto corretta e ce ne scusiamo, ma, purtroppo, dobbiamo attendere una certificazione, riconosciuta dallo stesso fornitore, per poter procedere correttamente nei Suoi confronti. Nella speranza di avere risposto ai Suoi dubbi. La salutiamo cordialmente.
Servizio Clienti Carrefour

Risposta ADUC
La risposta della catena commerciale, che riconosce la buontempaggine del suo dipendente, e' corretta, con un'unica e non indifferente precisazione: la certificazione che di vizio originario si tratti, non deve provenire dal produttore obbligatoriamente, ma puo' essere affidata ad un qualunque perito autorizzato. Fra l'altro il codice del consumo (in cui la 24/2002 e' stata inglobata) clicca qui prevede che il venditore si possa rivalere sul produttore in caso di sostituzione/riparazione effettuata dal negoziante ai sensi della legge in questione. Per intenderci il produttore ha tutto l'interesse a negare l'esistenza del vizio, per evitare di pagare indirettamente i costi della garanzia prestata. Il nostro consiglio, per rendere agevole la possibilita' di sfruttare la garanzia per due anni - senza svenarsi nel pagamento di una perizia - e' quello di consultare un tecnico amico e, solo se questo confermasse il vizio all'origine, intimare la riparazione/sostituzione al venditore tramite una raccomandata A/R di messa in mora clicca qui Senza riscontri si deve sottoporre il caso al giudice di pace, che decidera' eventualmente richiedendo una perizia. E' chiaro che se il problema non derivasse da un difetto produttivo, il cliente rischierebbe di pagare le spese. Per questo motivo e' utile iniziate da un tentativo di conciliazione.
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