Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 febbraio 2006
Ringrazio in anticipo per la risposta e sottopongo il mio caso. Ho comprato casa nel luglio 1996 in edilizia popolare con lavori svolti da una singola impresa. A distanza di alcuni anni le piastrelle del bagno si sono staccate o si sono create crepe sugli angoli ed alcune sono ' vuote ' con distacco imminente. Nel 2003 ho mandato raccomandata con ricevuta di ritorno e l'impresa che io ho pagato ha negato ogni responsabilita' mandandomi dal piastrellista che io non ho mai pagato in quanto ho pagato l'impresa per tutti i lavori. Il piastrellista mi ha detto che lui ci metteva le piastrelle ed io il costo orario del piastrellista visto che la causa era l'assestamento delle pareti. Ora nel 2004 quando ho chiesto l'inizio lavori le piastrelle non c'erano piu' causa accidentale rottura, la ditta non esiste piu' e quindi io sono da capo. Facendo fare una perizia ad un esperto del settore 2005 mi ha consigliato di mettermi in mano ad un avvocato che vincerei senza problemi la causa in quanto il lavoro e' sfatto fatto male cioe' le piastrelle non hanno fatto presa sul collante perche' posizionate troppo tardi quando il materiale era gia' asciutto e non come dice il piastrellista per assestamento in quanto in caso non ho crepe e nessun appartamento dei 22 fatti con il mio ha avuto gli stessi problemi come mi devo comportare, a chi mi devo rivolgere? Grazie.
Risposta ADUC
Per fare causa adesso, ovvero per far si' che non sia opponibile la prescrizione, dovrebbe aver "rinnovato" la sua contestazione ogni anno a partire dalla prima (per capirci dovrebbe aver inviato ulteriori raccomandate a/r nel 2004 e nel 2005). Cio' per quanto dispone il codice civile all'art.1669, dove viene precisato -tra l'altro- che i vizi sugli immobili si prescrivono in dieci anni da quando la costruzione si e' conclusa (quindi dovra' verificare anche questo termine). La necessita' di un legale, inoltre, dipende dalla complessita' della causa nonche' dal suo valore. Se essa non supera i 2500 euro potra' rivolgersi al giudice di pace, ma potra' valutare se agire da solo soltanto se il valore non superera' i 500 euro. Non siamo in grado, in ogni caso, di indirizzarla in merito, poiche' operiamo in tal senso solo in alcuni casi.
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