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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 gennaio 2006
Domanda 30 gennaio 2006
In relazione al problema espostovi trovo ancora in rete questo articolo che copio qui di seguito: "Con riferimento, invece, alla possibilita' di imputare una responsabilita' a titolo di truffa realizzata tramite condotta omissiva il problema sembra essere piu' complicato. Parte minoritaria della dottrina, sostiene la tesi negativa, prendendo le mosse da un'interpretazione rigorosamente letterale e dall'art. 40 c.p. In questo senso, infatti, si dice come l'obbligo giuridico di attivarsi e di comunicare tutte le informazioni ritenute rilevanti attinenti ad un bene oggetto di compravendita ad esempio, non sarebbe desumibile da alcuna norma, ma, anzi, qualora si ritenesse sussistente vi sarebbe un evidente contrasto con il divieto generale di analogia in malam partem che uniforma l'intero codice penale. Tuttavia, altra parte della dottrina e giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte Cass. Sez. II, 2/03/1996, Capra) ritengono l'art. 640 c.p. applicabile anche alle condotte omissive, partendo dalla considerazione che nella realta' dei rapporti giuridici non solo vi puo' essere un dolo omissivo, ma anche una condotta caratterizzata da artifizi e raggiri di natura omissiva ogniqualvolta, in base a regole piu' o meno comuni di condotta, il soggetto passivo si aspetti informazioni rilevanti che invece non riceve. In questo senso, d'altronde, lo stesso silenzio da parte del soggetto attivo diverrebbe imprevedibile agli occhi del soggetto passivo, tale da non potersi attribuire una responsabilita' per eccessiva ingenuita' colposa, come pure e' stato sostenuto da certa dottrina. Ad ogni modo, nel concreto, sara' sempre necessario accertare che il comportamento omissivo costituisca violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, che costituisce il parametro di individuazione della condotta stessa. Tale obbligo giuridico di attivarsi e' visto da taluni nel principio generale di buona fede e da altri nel dovere di impedire la verificazione di reati, che troverebbe fondamento nel principio generale di solidarieta' (ex art. 2 Cost). D'altronde, si precisa, come nell'ambito della compravendita l'obbligo giuridico di garantire la cosa venduta sarebbe rinvenibile nell'art. 1490 c.c. "garanzia per i vizi della cosa venduta". In questo senso, allora, il problema attinente alla configurabilita' o meno della truffa omissiva sembrerebbe trovare soluzione positiva". Credete si possano invocare nel caso di specie i riferimenti agli art. che compaiono nel testo? O ritenete comunque poco prudente la querela per dolo omissivo? Grazie ancora.
Piero

Risposta ADUC
Non ci sta molto aiutando a darle una mano con i suoi quesiti a singhiozzo :-). Sarebbe stato meglio, per lei e per noi, che avesse raccolto piu' materiale possibile e si fosse fatto un'idea della situazione, poi comunicandocela ed eventualmente confrontandosi. Come invece sta facendo, ci costringe ogni volta a tornare sulla materia (questa e' la terza replica rispetto alla medesima nostra riposta) e a riprendere il filo del discorso... a chi giova? Comunque, anche in questo caso, evidenziandole che la giurisprudenza in materia e' immensa, le diciamo che e' molto rischioso cio' che lei propone. Le vogliamo far capire meglio il nostro atteggiamento scettico. Se lei si rivolge ad un avvocato, a meno che non sia un suo amico o un professionista calibrato che non ha bisogno di far proprio tutto cio' che gli si presenta davanti come un ghiotto boccone, trovera' sempre qualcuno che le dira' -con tanto di riferimenti giurisprudenziali- che la questione sarebbe fattibile: un avvocato non lo paga solo se vince la causa ma anche se la perde... Se invece si rivolge ad un servizio come il nostro, siccome le cause in questo ambito che si risolvono positivamente per il cittadino sono come gli aghi nel pagliaio, avra' come risposta un continuo scoraggiamento. Non solo, ma le diciamo anche di diffidare di chi -magari anche associazione di consumatori altra da noi- la incoraggia a procedere in giudizio, a meno che non se la sente di fare da cavia per una nuova ed ennesima variante della immensa giurisprudenza in materia. Speriamo di esserci fatti capire: noi non consiglieremmo mai a nessuno di fare da cavia (anche non dicendoglielo come fanno altri), perche' non e' questo che lei ci ha chiesto, ma solo un consiglio sulla fattibilita' normativa per un eventuale ricorso... fattibilita' che continua -a nostro avviso- a non esser tale se non per percentuali -per l'appunto- da cavia.
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