Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 gennaio 2006
Gentile Avv. ho un quesito da porVi. La benedetta legge sulla garanzia D. L. 2 febbraio 2002. La legge fa due distinzioni: la garanzia legale - 2 anni sul difetto di conformita'. La garanzia convenzionale - non facoltativa che varia da 6 mesi 1 anno 2 anni, ecc sul buon funzionamento Per entrambi il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi dal rivenditore. Per quanto riguarda la garanzia legale, passati i 6 mesi il difetto di conformita' deve essere dimostrato da una perizia tecnica che se dimostra il difetto di conformita' avviene la riparazione in garanzia in caso contrario il consumatore sceglie la riparazione a pagamento. Le mie domande sono queste:
la perizia sul difetto di conformita' da chi deve essere fatta? dal centro assistenza della marca appartenente (es. Philips, Nokia) o da un perito qualsiasi? L'onere della perizia da chi deve essere sostenuto? Dal consumatore dal rivenditore dal produttore? (Perche' la legge non fa nessun riferimento, quindi dovrebbe subentrare il codice civile sul quale e' il danneggiato che deve provare a sue spese il danno). Potete, gentilmente chiarirmi le idee, facendo magari degli esempi come suddetto e associando gli articoli di legge? Sicuro di una vostra rapida e risolutiva risposta Vi saluto distintamente. Grazie 1000.
la perizia sul difetto di conformita' da chi deve essere fatta? dal centro assistenza della marca appartenente (es. Philips, Nokia) o da un perito qualsiasi? L'onere della perizia da chi deve essere sostenuto? Dal consumatore dal rivenditore dal produttore? (Perche' la legge non fa nessun riferimento, quindi dovrebbe subentrare il codice civile sul quale e' il danneggiato che deve provare a sue spese il danno). Potete, gentilmente chiarirmi le idee, facendo magari degli esempi come suddetto e associando gli articoli di legge? Sicuro di una vostra rapida e risolutiva risposta Vi saluto distintamente. Grazie 1000.
Risposta ADUC
Puntualizziamo intanto che la legge non specifica che la garanzia convenzionale dev'essere rilasciata dal venditore (codice del consumo -dove la norma e' stata accorpata insieme alle altre riguardanti i consumatori- art.133: clicca qui). Il soggetto che tipicamente la rilascia e' il produttore, tramite un contratto. Riguardo alla perizia, occorre rivolgersi ad un perito possibilmente specializzato nella materia. Cio' puo' essere fatto rivolgendosi alla camera di commercio dove sono normalmente disponibili degli elenchi. L'onere e' a carico di chi la richiede, ovvero da chi e' tenuto -per legge- a dimostrare la presenza del vizio (od il contrario, come nel caso del venditore che si trovi ad opporsi ad una contestazione nei primi sei mesi dall'acquisto, dove il vizio viene presunto). Osserviamo comunque che non sempre e' consigliabile chiedere subito una perizia. Cio' dipende dal caso, ma generalmente e' lo stesso giudice ad ordinarne una in caso di dubbio, ed essa sara' poi pagata da chi perde la causa.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti