Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 gennaio 2006
La scrivente ha inviato questa lettera sia all'ENPAIA che alla CONIT per avere chiarimenti in merito alla vendita dell'appartamento dove risiedo ed in seguito meglio specificato. Ha risposto soltanto la CONIT in modo sgarbato e senza aver in nessun modo chiarito i miei dubbi. Vorrei sapere da Voi se tutta questa procedura e' regolare ed eseguita a norma di legge.
Simona, da Roma
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La sottoscritta Simona, titolare del contratto di affitto dell'appartamento sito in Roma a seguito della decisione da parte della Fondazione di cedere l'intero stabile, fa presente quanto segue: PREMESSO 1. che la scrivente e' intenzionata all'acquisto dell'appartamento attualmente in affitto; 2. che in data 27.12.04 riceveva dalla Fondazione comunicazione con l'intenzione della dismissione dell'intero compendio immobiliare cielo terra, tenuto conto dell'abbattimento riconosciuto agli inquilini per immobile occupato ad un prezzo complessivo di euro 18.795.000,00; 3. che in data 07.01.05 (entro i 30gg. richiesti) con racc. a. r. la scrivente comunicava di voler esercitare il diritto di prelazione in forma collettiva per l'acquisto dell'intero fabbricato e relative pertinenze, dando mandato alle OO. SS. al fine di pervenire a migliori condizioni di acquisto e salvaguardare le condizioni delle fasce deboli (L. 457/78); 4. che in data 29.11.05 nella riunione congiunta OO. SS. e Con.It. (soc.ta' coop). societa' fino ad allora sconosciuta a tutti, riceveva, a mano, comunicazione delle condizioni economiche e degli oneri per l'acquisto dell'appartamento da me occupato insieme alla cantina; 5. che il 07.12.05 a mezzo Romana recapiti riceveva dalla Coop. Con. It. comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile da esercitare entro 60 gg. (termine perentorio) dalla ricezione della stessa e previo anticipo infruttifero del 10% del prezzo complessivo di vendita, pari a euro 15.511,80 (quindicimilacinquecentoundicivirgolaottanta), da versare alla Banca Popolare di Novara filiale 4, entro il 28.02.06 rilasciare procura speciale alla Con. It., con contestuale ulteriore versamento di oneri accessori pari a euro 11.060,88, al fine di procedere all'acquisto in nome e per conto dell'inquilino medesimo; 6. che nella comunicazione di cui al punto 5 viene stabilito che il saldo del 90% del prezzo dovra' avvenire mediante accollo di quota di pari importo del mutuo ipotecario gia' contratto dal Consorzio Con.It. Casa restando a carico della scrivente tutte le spese e gli oneri connessi all'accollo del mutuo; oppure in caso di pagamento contanti o accollo di minor importo di mutuo (inferiore al 90%) la differenza dovra' essere versata entro il 28.02.06, mentre il rogito "ipoteticamente" avverra' entro il 31.03.06; 7. che nella stessa comunicazione di cui al punto 5 nel caso di mancanza di non accettazione di una sola delle condizioni e dei termini comportera' la decadenza dal diritto di prelazione e la Con. it tratterra', a titolo di penale, l'anticipo versato; inoltre viene comunicato che la vendita e' effettuata a corpo e non a misura; CONSIDERATO - che l'ENPAIA non ha mai comunicato di aver stipulato un contratto preliminare di vendita con il Consorzio Con. It. Casa; - che il Con. It ha fissato un prezzo di vendita a corpo senza specifica del criterio di calcolo e quindi la scrivente non ha possibilita' di controllo alcuno, anche in presenza di numero di vani differenti tra la realta' dell'appartamento e quanto risulta al catasto; - che in data 11.11.2005 il comitato degli inquilini comunicava all'ENPAIA e alle OO. SS. la richiesta di tutti i lavori di messa in sicurezza che devono essere soddisfatti prima dell'acquisto dell'immobile (D. Lgs. 626/94 e L. 46/90): libretto caldaie, libretto ascensori, certificato prevenzione incendio, libretto del fabbricato, alla quale non e' stata mai data risposta; - che al comma 7 dell'art. 5 della comunicazione della Con. It. del 7.12.05 fanno dichiarare di conoscere nella sua interezza l'immobile ivi comprese le parti comuni, quando la stessa Con. It. a tutt'oggi non ha dato risposta circa l'area adibita a parcheggio, in palese contrasto con l'articolo 2 della stessa comunicazione che recita "la quota parte delle pertinenze condominiali saranno accertate al momento della costituzione del condominio".
- che il versamento del 10% del prezzo versato a titolo di anticipo infruttifero diventa poi per noi caparra confirmatoria perche' viene trattenuto a titolo di penale; - che l'obbligo previsto dall'art. 2 della gia' citata comunicazione obbliga il trasferimento del rapporto di lavoro del portiere dello stabile al costituendo condominio senza menzionare il trasferimento dei soldi relativi ai diritti maturati con il precedente rapporto di lavoro (TFR, ratei ferie, permessi, ratei 13. ma e indennita' varie) ne' viene menzionato un eventuale chiusura del precedente rapporto di lavoro all'UPLMO; - Che le OO. SS. in presenza di un mandato preventivo generico da parte degli inquilini hanno proceduto a firmare accordi senza mai aver interpellato gli stessi e da cui non si rileva la sottoscrizione della persona fisica per conto dell'ENPAIA; - Che le comunicazioni fatte dalla Con. It. agli inquilini o sono senza firma o con firma illeggibile e comunque non identificano la persona fisica responsabile della comunicazione (legge 241/1990).
- Che avendo ottenuto mutuo agevolato da parte della Regione Lazio ha comunicato alla stessa l'importo per l'acquisto dell'immobile solo in data 9.12.05 (data in cui ne e' venuta a conoscenza) non sa se i tempi per la Regione Lazio sono sufficienti. Tutto cio' premesso e considerato: CHIEDE - Se l'ENPAIA e' garante per l'operazione commerciale con il Consorzio Con.It.
- Copia contratto preliminare di acquisto tra ENPAIA e CON.IT.
- Se l'atto di compravendita e' tra l'inquilino e l'ENPAIA o tra l'inquilino e la Con. It.
- In entrambi i casi del punto precedente perche' deve essere a carico dell'inquilino "il compenso dell'1,36% a favore della Con. It.?
- Cosa si sta comprando oltre l'appartamento e la cantina? (dal prezzo complessivo iniziale cielo terra cosa si deve escludere?) - Che il 10% di anticipo infruttifero si trasformi in caparra confirmatoria cosi' l'eventuale penale e' uguale per entrambi le parti in caso di inadempienza.
- Entro il termine del 28.02.06, per i versamenti contanti del saldo del prezzo o della differenza con un mutuo inferiore al 90% fino alla data di stipula (attualmente non precisata) del contratto di compravendita chi garantisce (ENPAIA o Con. It). e in che modo la sicurezza di tali versamenti?
- Che i 60 gg. messi a disposizione, in realta' considerato il periodo che parte dal 07.12.2005, sono effettivamente solo 20 gg. e quindi non c'e' la possibilita' oggettiva di recuperare, per chi non ha disponibilita' finanziarie immediate, tale importo e nel caso personale, come gia' prospettato, se e' sufficiente per la Regione Lazio un periodo cosi' minimo, e quindi si chiede una maggiore flessibilita' di tempo che vada oltre il 28.02.2006.
- Che, considerata la L. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) comma 497 che prevede sia la tassazione solo sul valore catastale dell'immobile, sia la riduzione del 20% sugli onorari del Notaio, venga riquantificati gli oneri e condizioni economiche che devono essere versati alla Con.It. Sicuri di una Vs. / sollecita risposta, porge distinti saluti.
Simona, da Roma
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La sottoscritta Simona, titolare del contratto di affitto dell'appartamento sito in Roma a seguito della decisione da parte della Fondazione di cedere l'intero stabile, fa presente quanto segue: PREMESSO 1. che la scrivente e' intenzionata all'acquisto dell'appartamento attualmente in affitto; 2. che in data 27.12.04 riceveva dalla Fondazione comunicazione con l'intenzione della dismissione dell'intero compendio immobiliare cielo terra, tenuto conto dell'abbattimento riconosciuto agli inquilini per immobile occupato ad un prezzo complessivo di euro 18.795.000,00; 3. che in data 07.01.05 (entro i 30gg. richiesti) con racc. a. r. la scrivente comunicava di voler esercitare il diritto di prelazione in forma collettiva per l'acquisto dell'intero fabbricato e relative pertinenze, dando mandato alle OO. SS. al fine di pervenire a migliori condizioni di acquisto e salvaguardare le condizioni delle fasce deboli (L. 457/78); 4. che in data 29.11.05 nella riunione congiunta OO. SS. e Con.It. (soc.ta' coop). societa' fino ad allora sconosciuta a tutti, riceveva, a mano, comunicazione delle condizioni economiche e degli oneri per l'acquisto dell'appartamento da me occupato insieme alla cantina; 5. che il 07.12.05 a mezzo Romana recapiti riceveva dalla Coop. Con. It. comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile da esercitare entro 60 gg. (termine perentorio) dalla ricezione della stessa e previo anticipo infruttifero del 10% del prezzo complessivo di vendita, pari a euro 15.511,80 (quindicimilacinquecentoundicivirgolaottanta), da versare alla Banca Popolare di Novara filiale 4, entro il 28.02.06 rilasciare procura speciale alla Con. It., con contestuale ulteriore versamento di oneri accessori pari a euro 11.060,88, al fine di procedere all'acquisto in nome e per conto dell'inquilino medesimo; 6. che nella comunicazione di cui al punto 5 viene stabilito che il saldo del 90% del prezzo dovra' avvenire mediante accollo di quota di pari importo del mutuo ipotecario gia' contratto dal Consorzio Con.It. Casa restando a carico della scrivente tutte le spese e gli oneri connessi all'accollo del mutuo; oppure in caso di pagamento contanti o accollo di minor importo di mutuo (inferiore al 90%) la differenza dovra' essere versata entro il 28.02.06, mentre il rogito "ipoteticamente" avverra' entro il 31.03.06; 7. che nella stessa comunicazione di cui al punto 5 nel caso di mancanza di non accettazione di una sola delle condizioni e dei termini comportera' la decadenza dal diritto di prelazione e la Con. it tratterra', a titolo di penale, l'anticipo versato; inoltre viene comunicato che la vendita e' effettuata a corpo e non a misura; CONSIDERATO - che l'ENPAIA non ha mai comunicato di aver stipulato un contratto preliminare di vendita con il Consorzio Con. It. Casa; - che il Con. It ha fissato un prezzo di vendita a corpo senza specifica del criterio di calcolo e quindi la scrivente non ha possibilita' di controllo alcuno, anche in presenza di numero di vani differenti tra la realta' dell'appartamento e quanto risulta al catasto; - che in data 11.11.2005 il comitato degli inquilini comunicava all'ENPAIA e alle OO. SS. la richiesta di tutti i lavori di messa in sicurezza che devono essere soddisfatti prima dell'acquisto dell'immobile (D. Lgs. 626/94 e L. 46/90): libretto caldaie, libretto ascensori, certificato prevenzione incendio, libretto del fabbricato, alla quale non e' stata mai data risposta; - che al comma 7 dell'art. 5 della comunicazione della Con. It. del 7.12.05 fanno dichiarare di conoscere nella sua interezza l'immobile ivi comprese le parti comuni, quando la stessa Con. It. a tutt'oggi non ha dato risposta circa l'area adibita a parcheggio, in palese contrasto con l'articolo 2 della stessa comunicazione che recita "la quota parte delle pertinenze condominiali saranno accertate al momento della costituzione del condominio".
- che il versamento del 10% del prezzo versato a titolo di anticipo infruttifero diventa poi per noi caparra confirmatoria perche' viene trattenuto a titolo di penale; - che l'obbligo previsto dall'art. 2 della gia' citata comunicazione obbliga il trasferimento del rapporto di lavoro del portiere dello stabile al costituendo condominio senza menzionare il trasferimento dei soldi relativi ai diritti maturati con il precedente rapporto di lavoro (TFR, ratei ferie, permessi, ratei 13. ma e indennita' varie) ne' viene menzionato un eventuale chiusura del precedente rapporto di lavoro all'UPLMO; - Che le OO. SS. in presenza di un mandato preventivo generico da parte degli inquilini hanno proceduto a firmare accordi senza mai aver interpellato gli stessi e da cui non si rileva la sottoscrizione della persona fisica per conto dell'ENPAIA; - Che le comunicazioni fatte dalla Con. It. agli inquilini o sono senza firma o con firma illeggibile e comunque non identificano la persona fisica responsabile della comunicazione (legge 241/1990).
- Che avendo ottenuto mutuo agevolato da parte della Regione Lazio ha comunicato alla stessa l'importo per l'acquisto dell'immobile solo in data 9.12.05 (data in cui ne e' venuta a conoscenza) non sa se i tempi per la Regione Lazio sono sufficienti. Tutto cio' premesso e considerato: CHIEDE - Se l'ENPAIA e' garante per l'operazione commerciale con il Consorzio Con.It.
- Copia contratto preliminare di acquisto tra ENPAIA e CON.IT.
- Se l'atto di compravendita e' tra l'inquilino e l'ENPAIA o tra l'inquilino e la Con. It.
- In entrambi i casi del punto precedente perche' deve essere a carico dell'inquilino "il compenso dell'1,36% a favore della Con. It.?
- Cosa si sta comprando oltre l'appartamento e la cantina? (dal prezzo complessivo iniziale cielo terra cosa si deve escludere?) - Che il 10% di anticipo infruttifero si trasformi in caparra confirmatoria cosi' l'eventuale penale e' uguale per entrambi le parti in caso di inadempienza.
- Entro il termine del 28.02.06, per i versamenti contanti del saldo del prezzo o della differenza con un mutuo inferiore al 90% fino alla data di stipula (attualmente non precisata) del contratto di compravendita chi garantisce (ENPAIA o Con. It). e in che modo la sicurezza di tali versamenti?
- Che i 60 gg. messi a disposizione, in realta' considerato il periodo che parte dal 07.12.2005, sono effettivamente solo 20 gg. e quindi non c'e' la possibilita' oggettiva di recuperare, per chi non ha disponibilita' finanziarie immediate, tale importo e nel caso personale, come gia' prospettato, se e' sufficiente per la Regione Lazio un periodo cosi' minimo, e quindi si chiede una maggiore flessibilita' di tempo che vada oltre il 28.02.2006.
- Che, considerata la L. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) comma 497 che prevede sia la tassazione solo sul valore catastale dell'immobile, sia la riduzione del 20% sugli onorari del Notaio, venga riquantificati gli oneri e condizioni economiche che devono essere versati alla Con.It. Sicuri di una Vs. / sollecita risposta, porge distinti saluti.
Risposta ADUC
L'aiutiamo poco, siamo un'associazione di consumatori e non conosciamo tutta la normativa in materia edilizia pubblica e non. Deve richiedere l'ausilio di un legale o di un'associazione di inquilini o di proprietari immobiliari di Roma che conoscono nello specifico la situazione.
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