Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 dicembre 2000
Gentili Signori,
gradirei ricevere con cortese urgenza il Vs. parere in merito ai termini di prescrizione di un avviso di mora per maggiori imposte relativo al trattamento di fine rapporto al 30.06.92 pagatomi nel mese di luglio '92 dall'azienda di cui ero stato dipendente (reddito a tassazione separata regolarmente riportato sul mod. 740/93).
L'avviso di mora (ART. 46 DPR 19/9/73 nr. 602) e’ stato emesso dal Servizio Riscossioni Tributi, concessione della provincia di Torino - CONRIT SpA in data 07.09.2000 e notificatomi il 06.12.2000.
Mi e’ stato detto dal Concessionario e dall'Ufficio Entrate di Ivrea, ove risiedo, che ho 16 giorni di tempo per il pagamento, poiche’ in precedenza non e’ stata emessa ne’ notificata alcuna cartella esattoriale in merito, ancorche’ in apposita casella dell'avviso stia scritto: "intimato fino ad aprile '99".
Altra indicazione riportata sull'avviso di mora "ruoli emessi ai sensi ai sensi artt. 36 BIS/TER DPR 29/9/73 nr. 600"
Per inciso, l'Ufficio Entrate di Ivrea non e’ stato in grado di fornirmi conteggio relativo alla differenza d'imposta calcolata dal Centro Servizi di Torino; unica spiegazione e’ la variazione di aliquote e scaglioni intervenuta in ottobre '92 con effetto retroattivo.
Gradirei porVi i seguenti quesiti:
A) Si applicano al mio caso le indicazioni del Vs. Presidente datate Firenze 14.4.99 e la Vs. risposta del 12.9.99?
B) Ritenete opportuno l'inoltro di ricorso con riferimento al vs. modulo "SOS online" sostituendo alla voce "cartella" la voce "avviso di mora"?
C) E' comunque dovuto il pagamento oppure il ricorso interrompe il termine di 16 giorni dalla notifica dell'avviso di mora?
gradirei ricevere con cortese urgenza il Vs. parere in merito ai termini di prescrizione di un avviso di mora per maggiori imposte relativo al trattamento di fine rapporto al 30.06.92 pagatomi nel mese di luglio '92 dall'azienda di cui ero stato dipendente (reddito a tassazione separata regolarmente riportato sul mod. 740/93).
L'avviso di mora (ART. 46 DPR 19/9/73 nr. 602) e’ stato emesso dal Servizio Riscossioni Tributi, concessione della provincia di Torino - CONRIT SpA in data 07.09.2000 e notificatomi il 06.12.2000.
Mi e’ stato detto dal Concessionario e dall'Ufficio Entrate di Ivrea, ove risiedo, che ho 16 giorni di tempo per il pagamento, poiche’ in precedenza non e’ stata emessa ne’ notificata alcuna cartella esattoriale in merito, ancorche’ in apposita casella dell'avviso stia scritto: "intimato fino ad aprile '99".
Altra indicazione riportata sull'avviso di mora "ruoli emessi ai sensi ai sensi artt. 36 BIS/TER DPR 29/9/73 nr. 600"
Per inciso, l'Ufficio Entrate di Ivrea non e’ stato in grado di fornirmi conteggio relativo alla differenza d'imposta calcolata dal Centro Servizi di Torino; unica spiegazione e’ la variazione di aliquote e scaglioni intervenuta in ottobre '92 con effetto retroattivo.
Gradirei porVi i seguenti quesiti:
A) Si applicano al mio caso le indicazioni del Vs. Presidente datate Firenze 14.4.99 e la Vs. risposta del 12.9.99?
B) Ritenete opportuno l'inoltro di ricorso con riferimento al vs. modulo "SOS online" sostituendo alla voce "cartella" la voce "avviso di mora"?
C) E' comunque dovuto il pagamento oppure il ricorso interrompe il termine di 16 giorni dalla notifica dell'avviso di mora?
Risposta ADUC
Non siamo in grado di risponderle sullo specifico, poiche' non ci occupiamo di questioni di lavoro: per quello che pero' sappiamo sugli avvisi di mora e sulla prescrizione delle tasse (salve eventuali proroghe), il debito non e' prescritto nel caso in cui siano state notificate -di 5 anni in 5 anni- le relative cartelle. Se le e' arrivato un avviso di mora, vuol dire che qualche anno fa le e' arrivata la cartella. Dunque, dovrebbe verificare in primo luogo se (indipendentemente dal fatto che lei non abbia ritirato la raccomandata) la precedente cartella risulti notificata (per mancato ritiro) nei termini.
Se cosi' fosse, non potrebbe piu' contestare, nemmeno entrando nel merito. Se invece i 5 anni fossero stati superati, ed ha degli elementi pratici da contestare, puo' ricorrere -chiedendo la sospensione e l'annullamento (se le accoglieranno la sospensione non dovra' anticipare il pagamento).
Se cosi' fosse, non potrebbe piu' contestare, nemmeno entrando nel merito. Se invece i 5 anni fossero stati superati, ed ha degli elementi pratici da contestare, puo' ricorrere -chiedendo la sospensione e l'annullamento (se le accoglieranno la sospensione non dovra' anticipare il pagamento).
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