Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 gennaio 2006
Ecco la risposta che mi e' stata mandata dalla mia provincia, desidererei un vostro chiarimento, nella risposta mi si dice che la nuova legge vale solo per le costruzioni nuove o in ristrutturazione ed inoltre che la legge non abroga i vecchi decreti pertanto sono tenuto alla manutenzione annuale. In primo luogo terrei a precisare che non cerchiamo di imporre nulla, ma solo applicare le vigenti disposizioni di Legge. In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. vo n° 192/2005 (04 Gennaio 2005), si precisa che, ai sensi dell'articolo 3, lo stesso Decreto si applica solo agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici oggetto di ristrutturazione. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi il contenimento dei consumi di' energia nell'esercizio e la manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n°412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L. del D. Lgs. vo n° 192/2005. L'allegato L recita, tra l'altro, che la manutenzione deve essere eseguita con le cadenze dettate dai costruttori dell'impianto (progettista o idraulico), dai costruttori degli apparecchi e che le attivita' di accertamento ed ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art.3l, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n°10, prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore. Pertanto considerata la normativa vigente (Legge 10/91 - DPR 412/93 - DPR 551/99 - DM 23/03/2003 - ecc). non abrogata si precisa che per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto n°192/2005 la manutenzione deve essere annuale. Per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del Decreto, fino a quando i costruttori prescriveranno la manutenzione annuale, la stessa dovra' essere appunto annuale. L'art.31 della Legge 10/91 non e' abrogato, cosi' come non e' abrogato l'art. 11 comma 20 del DPR 412/93 modificato dal 551/99, pertanto le verifiche ispettive da parte dell'Ente con onere a carico degli utenti continueranno a sussistere cosi' come continuera' a sussistere l'autocertificazione degli impianti termici tramite Bollino Verde. A tal proposito si comunica che e' stata avviata la campagna di autocertificazione per l'anno 2005/06 che avra' scadenza il 31/12/2006. E' in preparazione una Legge della Regione Piemonte che porra' termine a molte confusioni, anche create da organi di stampa poco informati. Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
Risposta ADUC
Le informazioni datele dalla provincia sono veritiere. La legge 192/2005 (veda al link clicca qui) prevede, all'art.3, che le norme siano applicabili solo agli edifici di nuova costruzione ed a quelli in ristrutturazione. I primi sono cosi' definiti: "edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". E' ovvio che in tutti gli altri casi rimane valida la normativa precedente non abrogata. Ci scusiamo per non averglielo precisato la volta scorsa, non abbiamo evidentemente notato la sua precisazione riguardo l'eta' della caldaia.
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